Testo tratto da
(ottobre 2021)
LEGGE REGIONALE 13 dicembre 2013, n. 42
“Disciplina dell’agriturismo”.
IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
La seguente legge:
Art. 1
Finalità
1. La Regione Puglia, in armonia con gli indirizzi di politica agricola dell’Unione Europea e con
i programmi nazionali e regionali concernenti l’agricoltura, il territorio e l’ambiente, sostiene l’agricoltura anche mediante la promozione di idonee forme
di turismo in campagna, volte a:
a. favorire lo sviluppo e il riequilibrio del territorio agricolo;
b. agevolare la permanenza degli imprenditori agricoli nelle zone rurali attraverso
l’integrazione dei redditi aziendali, il
miglioramento delle condizioni di vita e
riconoscendo il ruolo multifunzionale
dell’impresa agricola;
c. recuperare e valorizzare il patrimonio
rurale, naturale ed edilizio;
d. favorire la conservazione e la tutela dell’ambiente;
e. valorizzare i prodotti tipici regionali, le
produzioni di qualità e le connesse tradizioni enogastronomiche;
f. tutelare e promuovere le tradizioni e le iniziative culturali del mondo rurale, nonché
l’educazione alimentare;
g. favorire i rapporti tra la città e la campagna.
Art. 2
Definizione di attività agrituristica
1. Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate per almeno
sessanta giorni l’anno dagli imprenditori agricoli di
cui all’articolo 2135 del codice civile, anche nella
forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l’utilizzazione delle proprie
strutture aziendali in rapporto di connessione con le
attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di
allevamento degli animali.
2. Sono addetti allo svolgimento dell’attività
agrituristica l’imprenditore agricolo e i suoi familiari, ai sensi dell’articolo 230-bis del codice civile,
nonché i lavoratori dipendenti a tempo determinato,
indeterminato e parziale. Tali addetti sono considerati lavoratori agricoli ai fini della vigente disciplina
previdenziale, assicurativa e fiscale. E’ ammesso
l’utilizzo di soggetti esterni all’impresa agricola per
attività e servizi complementari all’agriturismo. Per
attività complementari si intendono le attività occasionali di intrattenimento degli ospiti strettamente
connesse alla valorizzazione delle tradizioni locali,
del patrimonio rurale, storico e artistico del territorio.
3. Rientrano fra le attività agrituristiche:
a. dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti
destinati alla sosta di campeggiatori;
b. somministrare pasti e bevande costituiti
prevalentemente da prodotti propri e da
prodotti di aziende agricole della Regione
e delle province confinanti, anche di
un’altra Regione, ivi compresi i prodotti a
carattere alcolico e superalcolico, con preferenza per i prodotti tipici caratterizzati
dai marchi di Denominazione di origine
protetta (DOP) e di Indicazione geografica
protetta (IGP) dal marchio collettivo
d’area regionale “Prodotti di Puglia” e dai
prodotti tradizionali agroalimentari regionali inseriti nell’elenco nazionale di cui al
regolamento recante norme per l’individuazione dei prodotti tradizionali di cui
all’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n.173, emanato con
decreto ministeriale 8 settembre 1999, n.
350. Sono considerati di propria produ42090 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 169 del 20-12-2013
zione i cibi e le bevande prodotti, lavorati
e trasformati nell’azienda agricola, nonché
quelli ricavati da materie prime dell’azienda agricola e ottenuti attraverso
lavorazioni esterne;
c. organizzare degustazioni di prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita di vini, ai sensi
della legge 27 luglio 1999, n. 268 (Disciplina delle “strade del vino”);
d. organizzare, anche all’esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell’impresa, attività ricreative, culturali, enogastronomiche, didattiche e di pratica sportiva,
nonché escursionistiche e di ippoturismo,
anche avvalendosi di convenzioni con gli
enti locali, finalizzate in particolare alla
valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale.
4. Ai fini del riconoscimento delle diverse qualifiche di imprenditore agricolo, nonché della priorità
nell’erogazione dei contributi e, comunque, ad ogni
altro fine che non sia di carattere fiscale, il reddito
proveniente dall’attività agrituristica è considerato
reddito agricolo.
5. Lo svolgimento delle attività agrituristiche nel
rispetto delle disposizioni della presente legge comporta la conseguente applicazione delle disposizioni
fiscali di cui all’articolo 5 della legge 30 dicembre
1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi
imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare
l’attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle
imprese, nonché per riformare il contenzioso e per
la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la
concessione di amnistia per reati tributari; istituzione dei centri di assistenza fiscale e del conto
fiscale), nonché ogni altra normativa previdenziale
o comunque settoriale, riconducibile all’attività agrituristica.
Art. 3
Locali per attività agrituristiche
1. Possono essere utilizzati per attività agrituristiche, gli edifici o parti di essi già esistenti nell’azienda agricola.
2. L’iscrizione nell’elenco regionale degli operatori agrituristici è condizione per ottenere il rilascio
dei titoli abilitativi in materia edilizia finalizzati
all’esercizio dell’attività agrituristica.
3. I locali e gli alloggi destinati alla utilizzazione
agrituristica devono possedere i requisiti strutturali
e igienico-sanitari previsti dal regolamento edilizio
comunale per i locali di civile abitazione. Nella valutazione di tali requisiti e dei relativi indici sono
ammesse deroghe in funzione delle caratteristiche
strutturali, architettoniche e della tipologia rurale
dell’edificio esistente.
4. Gli interventi di manutenzione straordinaria,
restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione
edilizia dei locali da adibire ad attività agrituristica
devono consentire di conservare gli elementi architettonici tipici della zona in conformità alle previsioni della strumentazione urbanistica comunale e
fatte salve le specifiche autorizzazioni paesaggisticoambientali di cui alla normativa vigente. Sono consentiti ampliamenti degli edifici esistenti, strettamente connessi ad esigenze igienico-sanitarie o tecnologico-funzionali, fino a un massimo del 20 per
cento della volumetria esistente destinata ad attività
agrituristica, comunque nel rispetto degli indici e
parametri dimensionali stabiliti dai vigenti strumenti
urbanistici.
5. Nel caso di demolizione e ricostruzione di
parte dei fabbricati esistenti, deve essere ripristinata
la tipologia architettonica originaria.
6. I locali a uso agrituristico sono assimilati ad
ogni effetto alle abitazioni rurali, mantenendo il
carattere strumentale previsto al comma 5 dell’articolo 1 del regolamento recante norme per la revisione dei criteri di accatastamento dei fabbricati
rurali, a norma dell’articolo 3, comma 156, della
legge 23 dicembre 1996, n.662, emanato con decreto
del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n.
139, nonché il carattere rurale previsto al comma 3
bis dell’articolo 9 del decreto legge 30 dicembre
1993, n. 557 (Ulteriori interventi correttivi di
finanza pubblica per l’anno 1994), convertito dalla
legge 26 febbraio 1994, n.133, aggiunto dall’articolo
2 del d.p.r. 139/1998.
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 169 del 20-12-2013 42091
7. Le piazzole da utilizzare per agri-campeggio,
destinate alla sosta e al soggiorno degli equipaggi
calcolati mediamente in tre persone, devono possedere una superficie minima di mq 55,00 e devono
essere sistemate a una distanza non inferiore a metri
due l’una dall’altra.
8. Per gli edifici e i manufatti destinati all’esercizio dell’attività agrituristica, la conformità alle
norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche è assicurata
anche con opere provvisionali.
9. Per le piscine destinate alle attività agrituristiche prive di trampolino, se riservate esclusivamente ai soli ospiti, si applicano le seguenti norme
in deroga a quanto previsto dalla legge regionale 15
dicembre 2008, n. 35 (Disciplina igienico-sanitaria
delle piscine a uso natatorio):
a. per lo spogliatoio e il deposito degli abiti,
nonché per i servizi igienici, possono
essere utilizzati gli spazi e i servizi della
struttura principale in cui la piscina è inserita;
b. è utilizzabile almeno una doccia nella
immediatezza della piscina;
c. alternativamente alla vasca lavapiedi è utilizzabile dispenser di prodotto idoneo alla
disinfezione dei piedi;
d. lo spazio destinato al primo soccorso,
anche a uso non esclusivo della piscina, è
agevolmente accessibile, utilizzabile e
dotato di cassetta di pronto soccorso contenente le attrezzature e i farmaci di primo
impiego;
e. il personale della piscina può avvalersi
degli spogliatoi e dei servizi igienici utilizzati dal personale della struttura principale;
f. non è obbligatoria la presenza dell’assistente bagnanti se il responsabile della
piscina informa adeguatamente gli utenti
circa l’assenza di tale assistenza e attrezza
l’area della piscina di adeguate protezioni,
nel rispetto del divieto di accesso incontrollato, nei confronti dei minori di anni
quattordici al fine di salvaguardarne l’incolumità.
Art. 4
Determinazione di criteri
e limiti dell’attività agrituristica
1. La sussistenza della connessione dell’attività
agrituristica rispetto a quella agricola è determinata
dal confronto del tempo di lavoro annuo dedicato
alle attività agrituristiche con il tempo lavoro annuo
dedicato alle attività agricole, dal quale dovrà risultare la prevalenza di quest’ultimo. La prevalenza dell’attività agricola rispetto all’agrituristica si realizza
quando il tempo impiegato, come numero di giornate
di lavoro, per lo svolgimento dell’attività agrituristica nel corso dell’anno solare è inferiore al tempo
utilizzato nell’attività agricola, di cui all’articolo
2135 del codice civile.
2. Nella determinazione del fabbisogno di lavoro
aziendale dedicato all’attività agricola si terrà conto
anche di particolari svantaggi naturali derivanti dalle
caratteristiche del territorio e da vincoli di carattere
paesaggistico-ambientale, nonché delle tecniche colturali praticate abitualmente dall’imprenditore agricolo. I criteri, sentito l’Osservatorio regionale dell’agriturismo, saranno definiti con apposito provvedimento amministrativo dell’Area politiche per lo
sviluppo rurale, da pubblicare entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
3. Fatto salvo il rispetto della sussistenza della
connessione di cui al comma 1, i limiti entro i quali
può essere esercitata l’attività agrituristica sono fissati per ogni azienda nella seguente misura:
a. posti letto in numero non superiore a quaranta;
b. piazzole per agri-campeggio in numero
non superiore a quindici;
c. posti tavola in numero non superiore a
ottantacinque.
4. Nel caso di attività agrituristica che preveda
sia posti letto che piazzole per agri-campeggio, la
ricettività complessiva aziendale non può superare
le ottantacinque unità.
5. Al fine di contribuire alla conservazione e alla
qualificazione delle attività agricole dell’azienda
agrituristica e delle aziende agricole della regione,
nonché alla caratterizzazione dell’offerta enogastro42092 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 169 del 20-12-2013
nomina regionale, l’attività di somministrazione di
pasti e di bevande di cui alla lettera b) del comma 3
dell’articolo 2 deve rispettare i seguenti criteri:
a. l’azienda che somministra pasti e bevande
deve impiegare una quota di prodotti
propri che, unitamente ai prodotti di altre
imprese agricole della regione e delle province confinanti anche di un’altra regione,
rappresenti una percentuale non inferiore
al 60 per cento del totale dei prodotti
impiegati nell’attività agrituristica;
b. il resto dei prodotti impiegati nella somministrazione di pasti e bevande deve provenire preferibilmente da imprese agroalimentari pugliesi che trasformano produzioni agricole regionali e delle province
confinanti anche di un’altra regione.
6. Le attività di cui alla lettera d) del comma 3
dell’articolo 2 possono svolgersi autonomamente
rispetto all’ospitalità e alla somministrazione di pasti
e bevande di cui alle lettere a) e b) del medesimo
comma solo se realizzino obiettivamente la connessione con l’attività e con le risorse agricole aziendali,
nonché con le altre attività volte alla conoscenza del
patrimonio storico-culturale e ambientale. Le attività
ricreative e culturali per le quali tale connessione non
si realizza possono svolgersi esclusivamente come
servizi integrativi e accessori, riservati agli ospiti che
soggiornano nell’azienda agricola e la partecipazione, anche facoltativa, a tali attività non può pertanto dare luogo ad autonomo corrispettivo.
7. L’attività agricola si considera comunque prevalente quando le attività di ricezione e di somministrazione di pasti e bevande interessano un numero
non superiore a dieci ospiti.
Art. 5
Norme igienico - sanitarie
1. I locali, le attrezzature e i servizi destinati
all’attività agrituristica devono possedere i requisiti
igienico-sanitari e di sicurezza previsti dalla normativa vigente in materia, al fine di garantire la sicurezza degli ospiti e degli operatori.
2. Il Comune, tenuto conto di quanto disposto
all’articolo 3 e delle particolari caratteristiche architettoniche e di ruralità degli edifici da utilizzare per
l’attività agrituristica, stabilisce specifici parametri
edilizi atti a consentire lo svolgimento di attività
agrituristiche in tali edifici, anche in deroga alle
norme previste per i pubblici esercizi.
3. La produzione, la presentazione, la manipolazione, la somministrazione, il deposito e la vendita
di sostanze alimentari sono soggette alle disposizioni
di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283 (Modifica
degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo
unico delle leggi sanitarie, approvato con regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica
della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), al decreto legislativo 6
novembre 2007, n. 193 (Attuazione della direttiva
2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti
comunitari nel medesimo settore), ai regolamenti CE
n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 29 aprile 2004 (sull’igiene dei prodotti alimentari) e n. 853/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 29 aprile 2004 (che stabilisce le
norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti
di origine animale) e alle altre norme sull’igiene e
la sicurezza dei prodotti alimentari, compresa la
legge regionale 24 luglio 2007, n. 22 (Abolizione del
libretto di idoneità sanitaria per gli alimentaristi e
formazione del personale alimentarista) e l’articolo
64 del decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59
(Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai
servizi nel mercato interno).
4. L’autorità sanitaria, nella valutazione dei
requisiti dei locali di trattamento e somministrazione
di sostanze alimentari e del relativo piano aziendale
di autocontrollo igienico-sanitario, tiene conto della
diversificazione e della limitata quantità delle produzioni, dell’adozione di metodi tradizionali di lavorazione e dell’impiego di prodotti agricoli propri. In
particolare, può essere consentito l’utilizzo della
cucina come laboratorio artigianale per la trasformazione dei prodotti aziendali, anche destinati alla vendita, purché ciò avvenga in orari in cui non è utilizzata per la preparazione dei pasti.
5. E’ vietata la macellazione di animali in
azienda, esclusa quella dei volatili da cortile e dei
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 169 del 20-12-2013 42093
conigli, purché effettuata nel rispetto delle vigenti
norme igienico-sanitarie ai sensi della legge
283/1962 e s.m.i., del d.lgs.193/2007, dei regolamenti CE 852 e 853 del 2004 e delle altre norme in
materia.
6. Nel caso di somministrazione di pasti e
bevande per un numero massimo di dieci posti
tavola, per la loro preparazione può essere autorizzato l’uso della cucina domestica. Per le attività agrituristiche di alloggio, nei limiti di dieci posti letto,
per l’idoneità dei locali è sufficiente il semplice
requisito dell’abitabilità.
Art. 6
Elenco regionale degli
operatori agrituristici e relativa iscrizione
1. La Regione istituisce l’elenco dei soggetti abilitati all’esercizio delle attività agrituristiche definite
all’articolo 2. L’iscrizione é condizione necessaria
per la segnalazione certificata di inizio attività
(SCIA) di cui all’articolo 9 e per il rilascio dell’autorizzazione comunale di cui all’articolo 10.
L’elenco é tenuto dall’Area politiche per lo sviluppo
rurale.
2. L’iscrizione nell’elenco è preclusa, salvo che
non abbiano ottenuto la riabilitazione, a coloro che:
a. hanno riportato, nell’ultimo triennio, con
sentenza passata in giudicato, condanna
per uno dei delitti previsti dagli articoli
442, 444, 513, 515 e 517 del codice penale,
o per uno dei delitti in materia di igiene e
sanità o di frode nella preparazione degli
alimenti previsti da leggi speciali;
b. sono sottoposti a misure di prevenzione ai
sensi del decreto legislativo 6 settembre
2011, n.159 (Codice delle leggi antimafia
e delle misure di prevenzione, nonché
nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1
e 2 della legge 13 agosto 2010, n.136), o
sono stati dichiarati delinquenti abituali.
3. La domanda di iscrizione nell’elenco degli
operatori agrituristici va indirizzata al Comune nel
cui territorio sono ubicati i fabbricati aziendali da
utilizzare per l’attività agrituristica. Copia della
domanda deve essere inviata per conoscenza all’Amministrazione regionale - Area politiche per lo sviluppo rurale.
4. Il Comune competente per territorio, applicando i criteri e i limiti di cui all’articolo 4, provvede
all’istruttoria della domanda e richiede eventuale
documentazione mancante o integrativa entro trenta
giorni dalla data di presentazione della stessa. A conclusione della fase istruttoria e, comunque, entro sessanta giorni dalla data di acquisizione di tutta la
documentazione di rito, prevista a corredo della
richiesta di iscrizione, il Comune trasmette all’Area
politiche per lo sviluppo rurale della Regione Puglia
e al soggetto richiedente le proprie determinazioni.
L’Amministrazione regionale, entro trenta giorni
dalla data di ricevimento delle determinazioni del
Comune, provvede all’iscrizione nell’elenco regionale degli operatori agrituristici, inviando il relativo
certificato di iscrizione all’azienda interessata e al
Comune di competenza.
5. Nel caso in cui entro sessanta giorni dalla data
di presentazione della domanda di iscrizione o dalla
data di perfezionamento della documentazione di
rito, a corredo della stessa, non sia stata comunicata
la conclusione dell’istruttoria da parte del Comune,
il soggetto interessato può richiedere all’Area politiche per lo sviluppo rurale della Regione Puglia
l’iscrizione nell’elenco. La Regione procede
all’istruttoria con poteri sostitutivi da concludersi
entro trenta giorni.
6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, l’Area politiche per lo
sviluppo rurale disciplina in dettaglio, la procedura
per la richiesta di iscrizione nell’elenco regionale
degli operatori agrituristici e la relativa modulistica
da utilizzare.
7. L’elenco regionale degli operatori agrituristici
deve essere regolarmente aggiornato e pubblicato,
entro il 31 gennaio di ogni anno, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia a cura dell’Area politiche
per lo sviluppo rurale, nonché l’elenco aggiornato
con l’annotazione degli iscritti operanti ai sensi
dell’articolo 10 deve essere pubblicato sul portale
regionale “Viaggiare in Puglia.it”.
42094 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 169 del 20-12-2013
8. L’iscrizione nell’elenco regionale riguarda la
specifica impresa agricola e non è cedibile a terzi.
9. Le aziende agricole che, alla data di entrata in
vigore della presente legge, risultano già iscritte
nell’elenco regionale di cui alla legge regionale 22
maggio 1985, n. 34 (Interventi a favore dell’agriturismo), sono iscritte automaticamente nell’elenco
istituito ai sensi della presente legge.
10. Ai Comuni competono le funzioni di vigilanza e di controllo sul mantenimento dei requisiti
soggettivi e oggettivi degli iscritti nell’elenco e
all’osservanza delle disposizioni della legge.
Art. 7
Modifiche e cancellazioni dall’elenco regionale
degli operatori agrituristici
1. Gli imprenditori agricoli iscritti nell’elenco
regionale degli operatori agrituristici, fatto salvo
quanto disposto dalle norme transitorie, sono tenuti
a comunicare al Comune e all’Area politiche per lo
sviluppo rurale, ogni variazione dei requisiti soggettivi che possono comportare l’esclusione dall’elenco,
nonché le modifiche strutturali dell’azienda che possono comportare variazioni al certificato di iscrizione e alle attività agrituristiche autorizzate. Tale
comunicazione deve avvenire entro sessanta giorni
dalla data di avvenuta variazione dei requisiti soggettivi o oggettivi. Alla comunicazione va allegata
solo la documentazione che riguarda strettamente le
situazioni mutate.
2. Nel caso di variazione della titolarità o della
ragione sociale dell’impresa agrituristica, il Comune
è tenuto a verificare se ricorrono le condizioni che
precludono al nuovo soggetto l’iscrizione nell’elenco degli operatori agrituristici, ai sensi di
quanto stabilito al comma 9 dell’articolo 6.
3. Il Comune, a seguito delle verifiche su quanto
comunicato ai sensi del comma 1, invia le risultanze
istruttorie all’Area politiche per lo sviluppo rurale
della Regione Puglia, che provvede agli ulteriori
adempimenti di competenza e al successivo aggiornamento dell’elenco regionale.
4. L’eventuale perdita dei requisiti per l’iscrizione nell’elenco degli operatori agrituristici o la
variazione a quanto già autorizzato nel certificato di
iscrizione, a seguito dell’istruttoria di cui al comma
3, é comunicata dal Comune ai soggetti interessati,
che possono presentare memorie e scritti difensivi
entro e non oltre trenta giorni dalla data di ricezione
della comunicazione.
5. L’Amministrazione regionale notifica ogni
variazione al certificato di iscrizione o la cancellazione dall’elenco al soggetto interessato e al Comune
competente per la conseguente variazione o revoca
dell’autorizzazione comunale di cui all’articolo 10.
Art. 8
Abilitazione all’esercizio
dell’attività agrituristica
1. Al fine di migliorare l’offerta agrituristica e
di acquisire maggiore professionalità nell’esercizio
dell’attività, i soggetti iscritti nell’elenco regionale
degli operatori agrituristici sono tenuti a conseguire
un’abilitazione ai sensi di quanto previsto dall’articolo della legge 20 febbraio 2006, n. 96 (Disciplina
dell’agriturismo), prima della presentazione della
segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di
cui all’articolo 9.
2. Il certificato di abilitazione all’esercizio dell’attività agrituristica viene conseguito con la partecipazione a specifico corso di formazione. I corsi
devono essere promossi dalle Associazioni agrituristiche più rappresentative, in collaborazione con
l’Area politiche per lo sviluppo rurale e attuati dai
soggetti abilitati dalla Regione all’erogazione delle
attività formative.
3. I soggetti che, alla data di entrata in vigore
della presente legge, risultano già iscritti nell’elenco
regionale degli operatori agrituristici di cui alla l.r.
34/1985 e in possesso dell’autorizzazione comunale
all’esercizio dell’attività agrituristica non sono tenuti
a conseguire l’abilitazione di cui al comma 1 per
l’iscrizione nell’elenco regionale istituito ai sensi
della presente legge.
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 169 del 20-12-2013 42095
Art. 9
Segnalazione certificata
di inizio attività - SCIA -
1. A seguito dell’iscrizione nell’elenco regionale
e previa acquisizione dell’idoneità dei locali e della
certificazione di abilitazione all’esercizio, il titolare
dell’iscrizione deve inviare al Comune competente
la SCIA, ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto
1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), così come sostituito dal
comma 4 bis dell’articolo 49 del decreto legge 31
maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di
stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, che consente l’avvio immediato
dell’esercizio delle attività agrituristiche, nonché
l’esercizio dell’attività di vendita ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228
(Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo
2001, n. 57).
2. Il Comune, compiuti i necessari accertamenti,
può entro sessanta giorni formulare rilievi motivati
prevedendo i relativi tempi di adeguamento, in ogni
caso non inferiori a trenta giorni, senza sospensione
dell’attività in caso di lievi carenze e irregolarità. Nel
caso di gravi carenze e irregolarità, il Comune può
disporre l’immediata sospensione dell’attività sino
all’avvenuta regolarizzazione delle stesse da parte
dell’interessato. Il Comune provvederà, entro il termine di dieci giorni dalla data di ricevimento della
comunicazione di regolarizzazione, a effettuare gli
opportuni accertamenti.
Art. 10
Autorizzazione comunale
1. Il Comune rilascia l’autorizzazione per l’esercizio dell’attività agrituristica, verificata la conformità della documentazione prodotta a corredo della
SCIA e la corrispondenza con quanto autorizzato nel
certificato di iscrizione nell’elenco regionale degli
operatori agrituristici.
2. Il Comune, entro trenta giorni dalla data del
rilascio, invia copia dell’autorizzazione comunale
all’Area politiche per lo sviluppo rurale della
Regione.
3. Le aziende agricole di cui al comma 9 dell’articolo 6, già dotate di autorizzazione comunale così
come prevista dalla precedente normativa, non
necessitano di nuova autorizzazione ai sensi dell’articolo 18.
Art. 11
Obblighi amministrativi degli operatori
agrituristici. Sospensione e revoca
dell’autorizzazione comunale
1. I soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività
agrituristica sono tenuti ad osservare i seguenti
obblighi:
a. esporre in modo ben visibile al pubblico il
certificato di iscrizione nell’elenco regionale degli operatori agrituristici di cui
all’articolo 6;
b. esporre in modo ben visibile al pubblico
l’autorizzazione comunale di cui all’articolo 10;
c. rispettare i limiti e le modalità indicate nell’autorizzazione medesima;
d. esporre in modo ben visibile al pubblico le
tariffe praticate e comunicate al Comune,
come previsto alla lettera f);
e. osservare le disposizioni di cui all’articolo
109 del testo unico di pubblica sicurezza,
emanato con regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, e successive modifiche;
f. inviare entro il 1° ottobre di ogni anno, al
Comune di competenza e a Pugliapromozione, una dichiarazione contenente l’indicazione delle tariffe massime che si impegnano a praticare per l’anno successivo;
g. inviare a Pugliapromozione, nei termini
previsti e secondo le modalità della normativa nazionale e regionale vigente, i dati
statistici della propria ricettività. Pugliapromozione invia semestralmente all’Osservatorio regionale dell’agriturismo, i dati
statistici aggregati relativi alla ricettività
agrituristica per comune.
2. In caso di reiterate violazioni degli obblighi
di cui alle lettere da a) ad f) del comma 1, il Comune
42096 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 169 del 20-12-2013
può sospendere l’autorizzazione all’esercizio delle
attività di agriturismo, per un periodo compreso tra
trenta e sessanta giorni.
3. L’autorizzazione all’esercizio dell’attività di
agriturismo può essere revocata dal Comune, con
motivato provvedimento, qualora si accerti che il
titolare della stessa:
a. senza giustificato motivo non abbia intrapreso l’attività entro due anni dalla data di
rilascio della autorizzazione o la abbia
sospesa da almeno due anni;
b. sia stato cancellato dall’elenco regionale
degli operatori agrituristici;
c. non abbia mantenuto i requisiti previsti per
l’iscrizione all’elenco regionale;
d. abbia subìto, nel corso dell’anno, due
provvedimenti di sospensione dell’attività
agrituristica da parte del Comune.
4. L’avvio del procedimento di sospensione o di
revoca dell’autorizzazione comunale deve essere
comunicato al soggetto interessato, al fine di consentire la presentazione di eventuali controdeduzioni
nel termine di quindici giorni dalla data di ricezione
della comunicazione.
5. In caso di revoca dell’autorizzazione comunale, a seguito di esecutività del provvedimento, il
Comune deve comunicare l’avvenuta revoca
all’Area politiche per lo sviluppo rurale della
Regione per la conseguente cancellazione dell’azienda dall’elenco regionale degli operatori agrituristici.
6. Se l’esercizio dell’attività viene intrapreso
senza la preventiva SCIA di cui all’articolo 9, il
Comune dispone l’immediata sospensione e il
divieto di prosecuzione dell’attività.
Art. 12
Riserva di denominazione.
Classificazione
1. L’uso della denominazione “agriturismo” è
riservato esclusivamente alle imprese agricole che
esercitano l’attività agrituristica ai sensi della presente legge e in possesso dell’autorizzazione comunale di cui all’articolo 10.
2. L’ Area politiche per lo sviluppo rurale della
Regione stabilisce i criteri di classificazione delle
aziende agrituristiche, in considerazione di quanto
definito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e sentito l’Osservatorio regionale
dell’agriturismo per eventuali peculiarità regionali.
3. Il sistema di classificazione dell’offerta agrituristica tiene conto del livello di confortevolezza
dell’ospitalità, della varietà dei servizi offerti, della
collocazione aziendale in zone di particolare pregio
naturale, paesaggistico o ambientale e della specifica
caratterizzazione enogastronomica, architettonica e
culturale dell’offerta.
4. Non è consentita la denominazione “agriturismo” e dei termini attributivi derivanti senza
averne titolo ai sensi di quanto disposto con la presente legge.
Art. 13
Osservatorio regionale dell’agriturismo
1. È istituito presso la Regione Puglia, quale
organo consultivo, l’Osservatorio regionale dell’agriturismo con sede presso l’Area politiche per lo
sviluppo rurale.
2. L’Osservatorio è composto dal:
a. direttore dell’Area politiche per lo sviluppo rurale o suo delegato con funzioni di
presidente;
b. dirigente del Servizio agricoltura o suo
delegato dell’Area politiche per lo sviluppo rurale;
c. dirigente del Servizio turismo o suo delegato;
d. rappresentante di ciascuna delle Associazioni agrituristiche regionali maggiormente rappresentative a livello nazionale;
e. rappresentante dell’Associazione nazionale comuni italiani (ANCI);
f. rappresentante di ciascuna delle Province.
3. Le funzioni di segretario dell’Osservatorio
sono svolte da un funzionario dell’Area politiche per
lo sviluppo rurale.
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 169 del 20-12-2013 42097
4. I componenti dell’Osservatorio sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale e durano in carica cinque anni.
5. L’Osservatorio regionale dell’agriturismo:
a. svolge attività di monitoraggio delle attività agrituristiche, al fine di fornire informazioni utili per l’espletamento delle funzioni di indirizzo e di coordinamento di
competenza della Regione Puglia; l’attività
dell’Osservatorio è anche finalizzata a
favorire la comunicazione e lo scambio di
esperienze sul territorio regionale e nazionale e a promuovere iniziative tese alla
valorizzazione delle attività agrituristiche;
b. propone attività di indagine e di studio
finalizzate a supportare l’attività di indirizzo e programmazione della Regione
Puglia sulla materia oggetto della presente
legge.
6. Il funzionamento dell’Osservatorio non comporta oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 14
Programma regionale agrituristico
e di rivitalizzazione delle aree rurali
1. La Regione Puglia, in armonia con gli indirizzi della programmazione nazionale e conformemente alla propria pianificazione territoriale,
approva il Programma regionale agrituristico e di
rivitalizzazione delle aree rurali che individua gli
obiettivi di sviluppo dell’agriturismo regionale e stabilisce le relative azioni attuative.
2. Il Programma viene predisposto dall’Area
politiche per lo sviluppo rurale di concerto con l’Osservatorio regionale dell’agriturismo e con le Autorità di gestione dei parchi e delle riserve naturali; ha
una durata quinquennale ed è approvato dalla Giunta
regionale.
3. Il Programma deve prevedere:
a. la descrizione delle aree rurali con particolare riferimento agli aspetti paesaggistici,
ambientali-naturalistici e di utilizzazione
agricola nonché al patrimonio artistico,
architettonico, storico-culturale;
b. la descrizione delle specie vegetali e animali che caratterizzano la biodiversità del
territorio pugliese;
c. la sintetica indicazione del patrimonio edilizio rurale esistente e suscettibile di essere
utilizzato per attività di agriturismo;
d. la descrizione dell’offerta enogastronomica regionale con particolare riferimento
alle produzioni di qualità, biologiche e alla
cucina tradizionale contadina;
e. la descrizione delle attività agrituristiche e
delle attività assimilate (masserie didattiche, sociali) in atto;
f. l’individuazione delle zone di maggior
interesse agrituristico;
g. le potenzialità di sviluppo delle attività
agrituristiche;
h. le specifiche azioni attuative;
i. l’indicazione delle attività di studio, di
ricerca e di formazione che possono agevolare l’esercizio, lo sviluppo e il miglioramento dell’offerta agrituristica regionale;
j. le norme per la tutela e la salvaguardia
delle zone aventi specifico interesse agrituristico, in attuazione di quanto stabilito
dall’articolo 21 del d.lgs. 228/2001;
k. le attività per la promozione dell’offerta
agrituristica regionale.
TITOLO II
VIGILANZA - CONTROLLO - SANZIONI
Art. 15
Vigilanza e controllo
1. I Comuni nel cui territorio sono ubicati i fabbricati aziendali da utilizzare per l’attività agrituristica sono addetti al controllo e ai relativi accertamenti sull’osservanza delle disposizioni, per la cui
violazione è prevista una sanzione amministrativa.
2. I Comuni, nonché gli altri soggetti titolati
dalle norme vigenti, provvedono ai controlli e agli
accertamenti di cui al comma 1 nel rispetto delle procedure previste dalla legge 24 novembre 1981, n.
689 (Modifiche al sistema penale).
42098 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 169 del 20-12-2013
3. I rapporti di cui all’articolo 17 della legge
689/1981, redatti dai soggetti indicati al comma 1,
sono trasmessi al Servizio contenzioso amministrativo di ogni capoluogo di provincia per gli adempimenti previsti della stessa legge.
Art.16
Sanzioni amministrative pecuniarie
1. Le sanzioni amministrative hanno lo scopo di
prevenire, contrastare e reprimere l’esercizio abusivo
delle attività agrituristiche, di tutelare la professionalità degli imprenditori agricoli e di garantire agli
utenti il legittimo diritto di usufruire di beni e servizi
prodotti secondo le regole della buona arte e della
migliore qualità.
2. Ai trasgressori delle disposizioni di cui agli
articoli 7, 11 e 12 sono inflitte le sanzioni amministrative consistenti nel pagamento di una somma di
denaro nei casi e nelle misure seguenti:
a. in caso di mancata esposizione in modo ben
visibile al pubblico del certificato di iscrizione nell’elenco regionale degli operatori
agrituristici: da un minimo edittale di euro
500 a un massimo edittale di euro 2 mila;
b. in caso di mancata esposizione, in modo
ben visibile al pubblico, dell’autorizzazione comunale: da un minimo edittale di
euro 500 a un massimo edittale di euro 2
mila;
c. in caso di mancato rispetto dei limiti e
delle le modalità indicate nell’autorizzazione comunale: da un minimo edittale di
euro 2 mila a un massimo edittale di euro
5 mila;
d. in caso di mancata esposizione, in modo
ben visibile al pubblico, delle tariffe praticate e comunicate al Comune: da un
minimo edittale di euro 500 a un massimo
edittale di euro 2 mila;
e. in caso di mancata osservanza delle disposizioni di cui all’articolo 109 del testo
unico di pubblica sicurezza di cui al r.d.
773/1931, e successive modifiche: da un
minimo edittale di euro 2 mila a un massimo edittale di euro 5 mila;
f. in caso di mancato invio al Comune di
competenza e a Pugliapromozione della
dichiarazione annuale contenente l’indicazione delle tariffe massime che si impegnano a praticare per l’anno successivo: da
un minimo edittale di euro 500 a un massimo edittale di euro 2 mila;
g. in caso di mancato invio nei termini previsti dalla normativa vigente a Pugliapromozione dei dati statistici della propria
ricettività: da un minimo edittale di euro
500 a un massimo edittale di euro 2 mila;
h. in caso di omessa presentazione della
domanda di variazione della ragione
sociale o della titolarità dell’impresa o di
modifiche strutturali dell’azienda agrituristica: da un minimo edittale di euro 500 a
un massimo edittale di euro 2 mila;
i. in caso di denominazioni consistenti in
modifiche o alterazioni dei termini agriturismo o agrituristico e dei termini attributivi derivati senza averne titolo: da un
minimo edittale di euro 3 mila a un massimo edittale di euro 10 mila;
j. nel caso in cui, nell’esercizio dell’attività
e nei rapporti con i terzi, si induca in errore
i potenziali utenti tramite informazioni
ingannevoli: da un minimo edittale di euro
500 a un massimo edittale di euro 2 mila;
k. in caso di esercizio dell’attività intrapresa
senza che sia stata presentata la SCIA: da
un minimo edittale di euro 2 mila a un
massimo edittale di euro 5 mila.
Art. 17
Rilevazione dei dati sui flussi turistici
1. Per quanto riguarda la rilevazione dei dati sui
flussi turistici all’interno del sistema dell’agriturismo,
nonché le relative sanzioni, si applica quanto previsto
dall’articolo 6 della legge regionale 7 agosto 2013, n.
26 (Assestamento e prima variazione al bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2013).
TITOLO III
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 18
Norme transitorie
1. Nelle more dell’istituzione dell’elenco regionale di cui all’articolo 6 della presente legge,
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 169 del 20-12-2013 42099
l’elenco regionale di cui all’articolo 5 della l.r.
34/1985 resta valido sino al completo trasferimento
degli iscritti aventi diritto.
2. I Comuni, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, devono effettuare il
monitoraggio sullo stato di operatività delle aziende
agrituristiche ricadenti nel territorio di propria competenza, iscritte nell’elenco regionale istituito ai
sensi dell’articolo 5 della l.r. 34/1985. L’esito del
monitoraggio deve essere trasmesso all’Area politiche per lo sviluppo rurale della Regione.
3. A seguito del monitoraggio di cui al comma
2, le imprese agricole che, alla data di entrata in
vigore della presente legge, risultano iscritte nell’elenco regionale di cui alla l.r. 34/1985 e non sono
ancora in possesso dell’autorizzazione comunale per
l’esercizio dell’attività agrituristica, sono invitate
dall’Area politiche per lo sviluppo rurale della
Regione a comunicare entro sei mesi dalla data di
inizio della attività ai sensi dell’articolo 9. Trascorso
tale termine, le imprese che non avranno comunicato
l’inizio attività o le motivazioni che impediscono
l’inizio attività sono cancellate dall’elenco regionale
degli operatori agrituristici.
4. Alle richieste di iscrizione nell’elenco degli
operatori agrituristici presentate, ai sensi dell’articolo 5 della l.r. 34/85, prima della entrata in vigore
della presente legge e per le quali non è stata conclusa l’istruttoria con provvedimento dell’amministrazione provinciale competente, devono essere
applicate le procedure e quant’altro stabilito con la
presente legge.
5. Per la valutazione di quanto stabilito al
comma 1 dell’articolo 4 si applicano, sino a nuova
definizione, i parametri stabiliti con determinazione
del dirigente del Settore alimentazione 30 agosto
2007, n. 356 (Attuazione decreto legislativo 22
aprile 2004, n. 99 e successivi di applicazione -
Approvazione dei criteri e disposizioni per il rilascio
delle certificazioni sulle qualifiche imprenditoriali
in agricoltura), in attuazione del decreto legislativo
29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di
soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge
7 marzo 2003, n. 38).
6. A seguito della definizione della nuova procedura di riordino delle Province, avviata con il
decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni
urgenti per la revisione della spesa pubblica con
invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore
bancario), convertito, con modificazioni, dall’articolo 1 della legge 7 agosto 2012, n. 135, la Giunta
regionale può individuare le attività amministrative
da affidare alla Città metropolitana e alle amministrazioni provinciali competenti per territorio.
7. La l.r. 34/1985 è abrogata con l’entrata in
vigore della presente legge. Sono inoltre abrogate
tutte le disposizioni, contenute in altre norme regionali che contrastano con la presente legge.
8. Per quanto non espressamente previsto dalla
presente legge in materia di agriturismo si rinvia alla
legge 20 febbraio 2006, n. 96 (Disciplina dell’agriturismo).
9. Sono fatte salve le autorizzazioni già rilasciate
ai sensi della l.r. 34/1985.
Art. 19
Norma finanziaria
1. La presente legge non comporta alcuna implicazione di natura finanziaria a carico del bilancio
regionale.
42100 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 169 del 20-12-2013
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per
gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore
il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come
legge della Regione Puglia.
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