Testo tratto da
(ottobre 2021)
Leggi e regolamenti regionali
Legge regionale 4 dicembre 2006, n. 29 -
Testo vigente
Legge regionale 4 dicembre 2006, n. 29
Nuova disciplina dell'agriturismo. Abrogazione della legge regionale 24 luglio 1995, n. 27, e del
regolamento regionale 14 aprile 1998, n. 1.
(B.U. 27 dicembre 2006, n.53)
INDICE
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Finalità e oggetto
CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' AGRITURISTICHE
Art. 2 - Definizione di attività agrituristiche
Art. 3 - Ubicazione delle strutture agrituristiche e limiti di ricettività
CAPO III
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE ATTIVITA' AGRITURISTICHE
Art. 4 - Elenco degli operatori agrituristici
Art. 5 - Presentazione delle domande per l'iscrizione nell'elenco degli operatori agrituristici
Art. 6 - Cancellazione dall'elenco degli operatori agrituristici
Art. 7 - Corso di formazione per l'esercizio dell'attività agrituristica e esame di idoneità
Art. 8 - Attestato di complementarità
Art. 9 - Domanda per il rilascio dell'autorizzazione comunale
Art. 10 - (omissis)
Art. 11 - Chiusura temporanea
Art. 12 - Obblighi
Art. 13 - Sospensione e divieto di prosecuzione dell'attività agrituristica
Art. 14 - Addetti all'attività agrituristica
Art. 15 - Requisiti igienico-sanitari
CAPO IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGEVOLAZIONI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA'
AGRITURISTICHE
Art. 16 - Iniziative agevolabili
Art. 17 - Agevolazioni
Art. 18 - Domande per la concessione delle agevolazioni
Art. 19 - Vincolo di destinazione
Art. 20 - Revoca delle agevolazioni
Art. 21 - (Omissis)
Art. 22 - Divieto di cumulo
CAPO V
DISPOSIZIONI URBANISTICHE E DISCIPLINA DELLA CLASSIFICAZIONE DELLE
AZIENDE AGRITURISTICHE
Art. 23 - Disposizioni urbanistiche
Art. 24 - Accessibilità alle strutture
Art. 25 - Cartelli indicatori e logo delle fattorie didattiche
Art. 26 - Classificazione delle aziende agrituristiche
Art. 27 - Istituzione del marchio di qualità per le aziende agrituristiche
CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI, FINANZIARIE E TRANSITORIE
Art. 28 - Trattamento dei dati
Art. 29 - Vigilanza
Art. 30 - Sanzioni
Art. 31 - Abrogazioni
Art. 32 - Fondo di rotazione
Art. 33 - Gestione del fondo di rotazione
Art. 34 - Disposizioni finanziarie
Art. 35 - Disposizioni transitorie
Art. 36 - Dichiarazione d'urgenza
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
(Finalità e oggetto)
1. La Regione disciplina e promuove le attività di agriturismo, connesse e complementari
all'esercizio dell'attività agricola, anche mediante la concessione di agevolazioni economiche dirette
al miglioramento delle relative aziende, al fine di:
a) favorire lo sviluppo e il riequilibro del territorio agricolo;
b) agevolare la permanenza degli imprenditori agricoli nelle zone rurali attraverso il miglioramento
delle condizioni di vita e l'incremento dei redditi aziendali;
c) favorire la multifunzionalità in agricoltura e la differenziazione dei redditi agricoli;
d) favorire la conservazione e la tutela del patrimonio edilizio rurale esistente, dell'ambiente, delle
tradizioni e delle iniziative culturali del mondo agricolo;
e) creare occupazione per i familiari dell'imprenditore agricolo;
f) valorizzare i prodotti agricoli locali;
g) ampliare la gamma tipologica dell'offerta turistica;
h) intensificare i rapporti tra cultura urbana e cultura rurale.
CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ AGRITURISTICHE
Art. 2
(Definizione di attività agrituristiche)
1. Ai fini della presente legge, per attività agrituristica si intende l'espletamento, anche contestuale,
dei seguenti servizi, purché svolti in rapporto di connessione e complementarità con l'attività
agricola, che deve comunque rimanere prevalente:
a) locazione, ad uso turistico, di camere con prestazione del servizio di prima colazione, mezza
pensione o pensione completa e, eventualmente, di somministrazione di merende, da servire ai
propri ospiti, con le modalità di cui alla lettera b), numero 1). Nel caso della locazione di camere con
prestazione del servizio di prima colazione e di mezza pensione, è altresì consentito l'uso
dell'angolo cottura in dotazione nelle camere locate oppure di una cucina in uso comune a tutti gli
ospiti;
b) ristorazione mediante:
1) somministrazione di pasti o merende preparati attraverso l'utilizzo di prodotti, ivi compresi quelli
alcolici e superalcolici, provenienti per almeno il 50 per cento dall'azienda agricola e per il 30 per
cento costituiti da prodotti regionali tradizionali o provenienti da aziende agricole regionali, anche
associate a cooperative agricole di trasformazione e vendita di prodotti; o da aziende che
producono vivande o bevande con materie prime regionali la parte rimanente dei prodotti può
essere di altra provenienza. Le predette percentuali si riferiscono al peso dei prodotti impiegati per
l'attività agrituristica nel corso di un anno. Sono esclusi dal conteggio percentuale generale l'acqua
e i prodotti necessari e complementari alla preparazione dei pasti definiti con deliberazione della
Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente. E', inoltre, consentito
l'acquisto di verdure di diversa provenienza nel periodo invernale. Le bevande devono essere
(1)
somministrate in correlazione con i pasti o le merende; possono essere serviti soltanto vini di
produzione regionale. Sono considerati di propria produzione i cibi e le bevande prodotti, lavorati e
trasformati nell'azienda agricola, nonché quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola e
ottenuti attraverso lavorazioni esterne;
2) degustazione dei prodotti aziendali;
c) locazione ad uso turistico di alloggi con possibilità di somministrare ai propri ospiti la prima
colazione o la merenda, con le modalità di cui alla lettera b), numero 1);
d) fattorie didattiche, aventi ad oggetto lo svolgimento di attività didattica e pedagogica in azienda
con l'intento di fornire agli ospiti un supporto divulgativo, formativo ed operativo, predisposto dalla
struttura regionale competente in materia di attività agrituristica, di seguito denominata struttura
competente, e di rendere visibile il processo produttivo, realizzato in armonia con l'ambiente. Le
fattorie didattiche sono aperte a bambini e ragazzi di tutte le età e sono dedicate particolarmente
alle scuole, potendo altresì costituire stimolo ed occasione di conoscenza per gli adulti;
e) servizi complementari alle attività di cui alle lettere a), b) e c), aventi ad oggetto l'organizzazione,
ancorché all'esterno dell'azienda, di attività ricreative, culturali, sportive, escursionistiche e di
ippoturismo, anche in collaborazione con gli enti locali interessati, finalizzate alla valorizzazione del
territorio e del patrimonio rurale; l'esercizio delle predette attività è in ogni caso riservato ai soggetti
in possesso della relativa abilitazione professionale, ove prescritta ai sensi di legge.
2. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, le modalità ulteriori concernenti
l'organizzazione delle fattorie didattiche di cui al comma 1, lettera d), stabilendo, in particolare, i
requisiti professionali, tecnici e qualitativi richiesti per l'esercizio delle attività alle stesse correlate.
Art. 3
(Ubicazione delle strutture agrituristiche e limiti di ricettività)
1. Le strutture funzionali all'esercizio delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, devono:
a) essere ricavate, nei casi di recupero, in fabbricati o loro porzioni costituenti l'azienda agricola, ma
non più funzionali alla conduzione della medesima;
b) essere localizzate, nei casi di ampliamento o di nuova costruzione, nelle zone territoriali di tipo E
del piano regolatore generale comunale urbanistico e paesaggistico (PRG);
c) essere ubicate nel centro aziendale.
2. Per centro aziendale si intende il luogo ove si svolge in prevalenza il lavoro agricolo o comunque
un luogo pertinente ad esso, in relazione agli ordinamenti produttivi e alle diverse tipologie di
conduzione aziendale.
3. Le strutture destinate all'esercizio delle attività agrituristiche devono essere in congrua
correlazione con le dimensioni e l'organizzazione dell'azienda agricola e, in ogni caso, rapportate
ad un'utenza non superiore a:
a) sedici posti letto, per la locazione di camere con prestazione del servizio di prima colazione,
mezza pensione o pensione completa qualora, congiuntamente alla predetta attività, sia svolta
anche l'attività di ristorazione, con i limiti di cui alla lettera d);
(2)
(2a)
b) ventiquattro posti letto, per la locazione di camere con prestazione del servizio di prima
colazione, mezza pensione o pensione completa, con possibilità di svolgere congiuntamente
l'attività di ristorazione mediante somministrazione di pasti e merende nel limite di trenta coperti
medi giornalieri, calcolati su base mensile, compresi quelli degli ospiti delle camere;
c) sedici posti letto, per la locazione di alloggi, con la possibilità di svolgere, congiuntamente alla
predetta attività, anche l'attività di ristorazione, con i limiti di cui alla lettera d);
d) sessanta coperti giornalieri, compresi quelli per gli ospiti delle camere e degli alloggi, per l'attività
di ristorazione svolta mediante somministrazione di pasti e merende. Tale limite può essere elevato
a ottanta coperti medi giornalieri, calcolati su base mensile, con il limite di sessanta coperti a pasto,
qualora l'attività di somministrazione sia svolta per un periodo massimo, anche frazionabile, di
centottanta giorni all'anno. Non concorrono al raggiungimento di tale limite le attività di
degustazione dei prodotti aziendali e di somministrazione delle merende per le fattorie didattiche.
4. In occasione di sagre, feste tradizionali e manifestazioni similari finalizzate alla promozione e alla
valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale, il dirigente della struttura competente può
autorizzare la somministrazione di pasti e merende per un numero di coperti superiore a quello
stabilito ai sensi del comma 3, lettera d).
5. Nei locali chiusi, il numero massimo di posti a sedere non può essere superiore a sessanta unità.
5bis. Nei pressi di strutture agrituristiche possono essere previsti spazi aperti destinati
all'insediamento temporaneo di un massimo di tre tende o caravan, per un massimo di nove
persone ospitate, alle quali siano riservati un servizio igienico, una doccia e un lavabo.
5ter. In deroga a quanto disposto dall'articolo 4, a tutte le aziende agricole, che già non siano scritte
nell'elenco degli operatori agrituristici, è consentito proporre la degustazione dei soli prodotti
aziendali, accompagnati da pane e vino del territorio, a un massimo di venti persone al giorno, per
la cui presentazione e somministrazione sono consentiti l'uso della cucina dell'abitazione e
l'impiego unicamente di stoviglie monouso in materiale biodegradabile e compostabile, con
l'osservanza delle prescrizioni generali di carattere igienico-sanitario di cui all'articolo 30bis del
decreto legge 69/2013, convertito, con modificazioni, dalla l. 98/2013.
6.
CAPO III
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE ATTIVITA' AGRITURISTICHE
Art. 4
(Elenco degli operatori agrituristici)
1. Presso la struttura competente è istituito l'elenco degli operatori agrituristici della Regione.
2. Possono essere iscritti nell'elenco di cui al comma 1 gli operatori la cui azienda agricola, ubicata
nel territorio regionale, sia dotata di un'adeguata organizzazione e di una sufficiente entità di fattori
produttivi organicamente combinati, definiti sulla base dei parametri minimi aziendali, stabiliti
distintamente per tipologia di attività agrituristica, con deliberazione della Giunta regionale e che,
oltre ad avere assolto all'obbligo scolastico, siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) esercitare, da almeno tre anni, l'attività agricola in qualità di imprenditore agricolo titolare di
azienda o, se si tratta di coniuge, parente entro il terzo o affine entro il secondo grado
dell'imprenditore, in qualità di coadiuvante familiare comprovata dall'iscrizione all'INPS, ai sensi
dell'articolo 230bis del codice civile;
(2b)
(2c)
(3)
(4)
(4a)
(4b)
(5)
b) aver partecipato, con esito favorevole, ai corsi di formazione per l'esercizio dell'attività
agrituristica di cui all'articolo 7;
c) non aver riportato nel triennio precedente la presentazione della domanda, con sentenza passata
in giudicato, condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 515 e 517 del codice
penale o per un delitto in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti
previsto da leggi speciali, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
d) non essere sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423
(Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica
moralità), o non essere stati dichiarati delinquenti abituali.
3. Nell'elenco di cui al comma 1 possono altresì essere iscritte le società agricole in qualsiasi forma
costituite tra imprenditori agricoli allo scopo di esercitare l'attività agrituristica. In tal caso, i requisiti
di cui al comma 2, lettere a), c) e d) devono essere posseduti da tutti i soci e il requisito di cui al
comma 2, lettera b), dal socio preposto all'esercizio dell'attività agrituristica.
Art. 5
(Presentazione delle domande per l'iscrizione nell'elenco degli operatori agrituristici)
1. Le domande per l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 sono presentate alla struttura
competente e contengono la descrizione delle caratteristiche tipologiche dell'azienda agricola. La
descrizione dell'attività agrituristica che il richiedente intende svolgere è inserita nella richiesta del
parere di razionalità di cui all'articolo 22, comma 2, lettera e), della legge regionale 6 aprile 1998, n.
11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta). Tale richiesta deve
essere presentata entro cinque anni dall'iscrizione nell'elenco; decorso inutilmente tale termine,
l'iscrizione si intende cancellata.
1bis. La capacità ricettiva relativa a ciascuna azienda è definita dalla struttura competente
nell'attestato di complementarietà di cui all'articolo 8, sulla base dei parametri minimi aziendali
stabiliti ai sensi dell'articolo 4, comma 2.
2. Il dirigente preposto alla struttura competente definisce l'ulteriore documentazione da allegare
alla domanda e la modulistica correlata.
3. Il dirigente, accertata la regolarità della domanda, la completezza e l'idoneità della
documentazione allegata, dispone l'iscrizione nell'elenco entro trenta giorni dal ricevimento della
domanda e ne dà comunicazione all'interessato.
4. Gli iscritti nell'elenco sono tenuti a comunicare alla struttura competente ogni variazione
concernente i requisiti cui è subordinata l'iscrizione entro sessanta giorni dal suo verificarsi.
Art. 6
(Cancellazione dall'elenco degli operatori agrituristici)
1. Gli operatori che perdono anche uno soltanto dei requisiti cui è subordinata l'iscrizione sono
cancellati dall'elenco di cui all'articolo 4.
2. La cancellazione è disposta dal dirigente della struttura competente ed è comunicata allo
sportello unico competente per il territorio in cui è ubicata l'azienda, di seguito denominato sportello
unico, per gli adempimenti di cui all'articolo 13.
Art. 7
(Corso di formazione per l'esercizio dell'attività agrituristica e esame di idoneità)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
1. L'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 è subordinata alla partecipazione al corso di formazione
per l'esercizio dell'attività agrituristica organizzato periodicamente dalla struttura competente e al
superamento del relativo esame di idoneità.
2. Per il coniuge, i parenti entro il terzo o gli affini entro il secondo grado dell'operatore agrituristico,
coadiuvanti familiari ai sensi dell'articolo 230bis del codice civile, che hanno prestato la propria
opera in modo continuativo per almeno tre anni nell'arco dell'ultimo quinquennio e che intendono
subentrare nell'esercizio dell'attività agrituristica, l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 è
subordinata alla partecipazione ad un apposito corso di formazione per l'esercizio dell'attività
agrituristica, organizzato periodicamente dalla struttura competente, e al superamento del relativo
esame di idoneità.
3. Al corso di cui al comma 2 partecipano altresì, ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4,
gli operatori agrituristici che non vi risultano ancora iscritti, decorsi dieci anni dal conseguimento
dell'idoneità di cui al comma l.
4. Nell'ambito dei corsi di cui ai commi 1 e 2, possono essere riconosciuti crediti formativi, con le
modalità e secondo le procedure previste dalla normativa regionale vigente in materia di formazione
professionale.
5. La Giunta regionale stabilisce con propria deliberazione le modalità di organizzazione e di
svolgimento dei corsi di cui ai commi 1 e 2, nonché gli standard minimi delle competenze tecnicoprofessionali che debbono essere possedute dagli operatori agrituristici.
5bis. I corsi di cui ai commi 1 e 2 sono finanziati in regime de minimis, fino ad un massimo del 100
per cento del valore del servizio agevolato.
Art. 8
(Attestato di complementarità)
1. Ai fini dell'esercizio dell'attività agrituristica, l'operatore interessato è tenuto a conseguire
l'attestato che dichiara la complementarità tra l'attività agricola e l'attività connessa di agriturismo.
La degustazione dei prodotti aziendali, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 2), e l'attività
di fattoria didattica di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), non sono soggette all'accertamento della
complementarità e al rilascio del relativo attestato.
2. All'accertamento della complementarità provvede, a richiesta dell'operatore interessato, la
struttura competente, sulla base dei criteri e dei parametri stabiliti con deliberazione della Giunta
regionale, tenuto conto, in particolare, del rapporto tra le ore di lavoro medie annue dedicate
dall'impresa all'attività agricola e quelle dedicate all'attività agrituristica.
3. All'esito dell'istruttoria condotta con le modalità di cui al comma 2, l'attestato di complementarità è
rilasciato dal dirigente della struttura competente.
Art. 9
(Segnalazione certificata di inizio attività agrituristica)
l. L'esercizio dell'attività agrituristica, le variazioni della tipologia e del numero dei servizi offerti e il
trasferimento della proprietà o della gestione della stessa per atto tra vivi o a causa di morte sono
soggetti alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'articolo 22 della legge
regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi), da presentare allo sportello unico.
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
2. La SCIA deve contenere la descrizione dettagliata delle attività proposte, con l'indicazione delle
caratteristiche aziendali, degli immobili adibiti all'esercizio dell'attività agrituristica, della capacità
ricettiva, del periodo e dell'orario di apertura e dei prezzi dei servizi offerti, nonché la dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà relativa:
a) al possesso dei requisiti di idoneità sanitaria da parte degli addetti alla produzione, alla
lavorazione e alla somministrazione di alimenti e bevande;
b) alla disponibilità di locali e di strutture destinati all'esercizio dell'attività agrituristica conformi ai
requisiti di cui all'articolo 3 e alle disposizioni vigenti in materia di urbanistica, sanità, prevenzione
degli incendi e sicurezza;
c) all'insussistenza delle cause ostative di cui agli articoli 11 e 92 del regio decreto 18 giugno 1931,
n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), e 71 del decreto legislativo
26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123 CE relativa ai servizi nel mercato interno);
d) all'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4;
e) al possesso dell'attestato di complementarità di cui all'articolo 8.
3. Nel caso delle società di cui all'articolo 4, comma 3, il requisito di cui al comma 2, lettera c), deve
essere posseduto sia dal legale rappresentante sia dal socio preposto all'esercizio dell'attività
agrituristica.
3bis. Nel caso di subingresso per causa di morte dell'operatore da parte dei soggetti di cui
all'articolo 7, comma 2, il subentrante che non sia in possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettere
d) ed e), può continuare nell'esercizio dell'attività agrituristica, in attesa dell'acquisizione dei requisiti
stessi da dimostrare entro un anno dal subingresso, salva proroga per casi comprovati di forza
maggiore e fermo restando il possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettere a), b) e c).
4. L'accertamento dei requisiti previsti dal presente articolo è effettuato dallo sportello unico al quale
è presentata la SCIA.
Art. 10
(Rilascio dell'autorizzazione comunale. Rinnovo e subingresso)
Art. 11
(Chiusura temporanea)
1. Gli operatori che gestiscono aziende agrituristiche ad apertura annuale e che intendono
procedere alla chiusura temporanea dell'attività sono tenuti a comunicare allo sportello unico e alla
struttura competente la durata della chiusura la quale non può, in ogni caso, superare i novanta
giorni, anche non consecutivi, nell'anno solare.
2. Nel caso di interventi di recupero edilizio ovvero nel caso in cui ricorrano gravi ed imprevedibili
circostanze che impediscono, temporaneamente, la prosecuzione dell'attività, il dirigente della
struttura competente può, con proprio provvedimento, autorizzare la chiusura temporanea per un
periodo consecutivo comunque non superiore a ventiquattro mesi.
2bis. In caso di chiusura temporanea dell'attività, i vincoli di cui all'articolo 19 sono prorogati per
egual periodo.
Art. 12
(Obblighi)
(21)
(22)
(22a)
(22b)
1. L'operatore agrituristico deve:
a) ;
b) ;
c) esporre al pubblico i prezzi dei vari servizi, in conformità a quelli comunicati e rispettarne i limiti,
minimi e massimi;
d) esporre al pubblico la lista dei prodotti utilizzati per la somministrazione di pasti e merende,
specificandone la provenienza;
e) esporre il pannello con il distintivo dell'agriturismo all'esterno dell'edificio ed il simbolo
corrispondente al livello di classificazione assegnato all'esterno e all'interno dell'edificio, in luogo
ben visibile al pubblico;
f) osservare le vigenti disposizioni di pubblica sicurezza in merito alla segnalazione degli ospiti e le
disposizioni di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 284 (Liberalizzazione dei prezzi del settore turistico
e interventi di sostegno alle imprese turistiche);
g) comunicare allo sportello unico e alla struttura competente, entro il 15 settembre di ogni anno,
l'orario e il periodo di apertura che si intendono adottare nell'anno successivo, se differenti da quelli
dell'anno in corso; per le attività agrituristiche svolte negli alpeggi, il periodo di apertura coincide
con quello di permanenza del bestiame nella linea di monticazione di cui l'alpeggio fa parte;
h) comunicare allo sportello unico e alla struttura competente, entro il 31 ottobre di ogni anno, i
prezzi minimi e massimi dei servizi offerti, comprensivi di imposta sul valore aggiunto (IVA), qualora
applicabile, che intendono praticare nell'anno successivo. L'omessa comunicazione dei prezzi entro
la predetta data comporta l'obbligo dell'applicazione degli ultimi prezzi regolarmente comunicati;
i) consentire ai funzionari della struttura competente di accedere ai locali aziendali al fine di
effettuare i controlli di cui all'articolo 29;
ibis) garantire un uso della struttura agrituristica pari ad almeno 400 passaggi nel caso di apertura
annuale e 200 passaggi nel caso di apertura stagionale.
2. Nel caso di strutture di nuova apertura o di subingresso, le comunicazioni di cui al comma 1,
lettere g) e h), devono essere effettuate entro trenta giorni dalla presentazione della SCIA.
Art. 13
(Sospensione e divieto di prosecuzione dell'attività agrituristica)
1. Nel caso in cui sia venuto meno anche uno soltanto dei requisiti di cui all'articolo 9, commi 2 e 3,
lo sportello unico comunica all'interessato il termine entro il quale adottare i provvedimenti
necessari per ripristinare la situazione inizialmente segnalata disponendo, in relazione alla gravità
delle violazioni contestate, l'eventuale sospensione dell'esercizio dell'attività agrituristica. Nel caso
in cui l'interessato non abbia provveduto nel termine assegnatogli a ripristinare la situazione
inizialmente segnalata, lo sportello unico dispone il divieto di prosecuzione dell'esercizio dell'attività
agrituristica.
2. I provvedimenti di sospensione e di divieto di cui al comma 1 acquistano efficacia con la
comunicazione degli stessi all'interessato e sono trasmessi alla struttura competente.
Art. 14
(Addetti all'attività agrituristica)
(23)
(24)
(25)
(26)
(26a)
(27)
(28)
1. Per lo svolgimento dell'attività agrituristica, l'operatore può avvalersi della manodopera familiare
di cui all'articolo 230bis del codice civile, nonché di personale dipendente, assunto con contratto
agricolo a tempo indeterminato, determinato o parziale. È consentito il ricorso a soggetti esterni
esclusivamente per lo svolgimento di attività e servizi complementari.
Art. 15
(Requisiti igienico-sanitari)
1. L'esercizio dell'attività agrituristica, con particolare riguardo alle attività di preparazione,
manipolazione e somministrazione di alimenti e bevande, nonché di macellazione degli animali
allevati in azienda le cui carni sono destinate al consumo da parte degli ospiti è subordinato al
rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie vigenti e di quelle, ulteriori, stabilite con deliberazione
della Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di agricoltura, di
concerto con l'assessore regionale competente in materia di sanità.
CAPO IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGEVOLAZIONI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA'
AGRITURISTICHE
Art. 16
(Iniziative agevolabili)
1. Gli operatori agrituristici iscritti nell'elenco di cui all'articolo 4 possono beneficiare delle
agevolazioni di cui all'articolo 17 per la realizzazione delle seguenti iniziative:
a) recupero di fabbricati o loro porzioni da destinare all'esercizio delle attività agrituristiche di cui
all'articolo 2, compresa l'eventuale realizzazione di autorimesse;
b) ampliamento o nuova costruzione di fabbricati o di locali finalizzati all'esercizio delle attività
agrituristiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e d), compresa l'eventuale realizzazione di
autorimesse, nell'ambito di un'azienda agricola in possesso delle caratteristiche tipologiche e
dimensionali stabilite con deliberazione della Giunta regionale;
c) acquisto di arredamento per locali strettamente funzionale all'esercizio dell'attività agrituristica,
con esclusione dei beni usati, salvo che si tratti di beni ricompresi nelle cessioni di azienda;
d) realizzazione di opere, compresi gli impianti, finalizzate all'esercizio delle attività di cui all'articolo
2, comma 1, lettere d);
dbis).
1bis. Le iniziative di cui al comma 1, lettere a) e b), sono ammesse ad agevolazione nel rispetto dei
limiti di ricettività di cui all'articolo 3, comma 3, e tenuto conto delle eventuali agevolazioni già
percepite, anche se già decorsi i termini di cui all'articolo 19, comma 1.
2.
3. La Giunta regionale definisce con propria deliberazione, nell'ambito delle iniziative di cui al
comma 1, le voci di spesa ammissibili ad agevolazione, nonché i criteri e i parametri per la
determinazione della spesa medesima.
Art. 17
(Agevolazioni)
(29)
(30)
(31)
(32)
(33)
1. Per la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 16, comma 1, possono essere concessi
mutui a tasso agevolato, nella misura massima del 100 per cento della spesa ammissibile, di durata
ventennale, per gli interventi di cui al medesimo articolo 16, comma 1, lettere a), b) e d), e di durata
decennale, per gli interventi di cui alla lettera c), oltre ad un periodo di preammortamento della
durata massima di quarantotto mesi.
1bis. Le iniziative di cui all'articolo 16, comma 1, possono altresì essere finanziate, sotto forma di
contributi a fondo perduto, ai sensi di specifici programmi cofinanziati dal Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale, approvati con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta
regionale. L'efficacia dei programmi è subordinata alla preventiva approvazione da parte della
Commissione europea.
1ter. Il tasso di interesse relativo ai mutui di cui al comma 1 è fisso per tutta la durata dei medesimi
ed è pari al tasso stabilito con deliberazione della Giunta regionale.
2. Le agevolazioni di cui ai commi 1 e 1bis sono concesse in regime de minimis.
3. Per l'erogazione dei mutui di cui al comma 1 è autorizzato l'utilizzo delle risorse del fondo di
rotazione di cui all'articolo 32.
4. Per poter beneficiare delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 1bis, gli immobili oggetto degli
interventi devono essere di proprietà dell'operatore agrituristico ovvero del coniuge, di un parente
entro il terzo o di un affine entro il secondo grado; nel caso di società, della società stessa o di
almeno uno dei soci. Il richiedente, nel caso in cui non sia proprietario, all'atto della domanda
dell'agevolazione deve dimostrare di essere nella disponibilità dell'immobile e comprovare il
consenso del proprietario all'effettuazione delle opere e degli interventi per i quali l'agevolazione è
richiesta e alla costituzione del vincolo di destinazione.
5. Qualora alla scadenza del periodo stabilito per l'ultimazione dei lavori, l'intervento agevolato non
sia stato interamente realizzato, ma le opere realizzate siano comunque idonee ad assicurare
l'avvio dell'attività agrituristica, la spesa ammessa è ridotta ad un importo pari a quello delle opere
eseguite alla data di scadenza del predetto periodo. In tal caso, le somme non erogate sono
oggetto di revoca.
6. I mutui erogati ai sensi della presente legge possono essere estinti prima della scadenza,
mediante il rimborso del capitale residuo, fermi restando i vincoli di destinazione di cui all'articolo
19.
7. Nel caso di cessione di azienda, i mutui concessi ai sensi della presente legge possono essere
ceduti al cessionario, previa autorizzazione della struttura competente, sentita la Finanziaria
regionale Valle d'Aosta - Società per azioni (FINAOSTA S.p.A.).
Art. 18
(Domande per la concessione delle agevolazioni)
1. Le domande per la concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 17, con esclusione delle
iniziative di cui all'articolo 16, comma 1, lettera c), sono presentate alla struttura competente prima
dell'avvio dell'iniziativa e previo parere di razionalità sul progetto di attività agrituristica ai sensi
dell'articolo 22, comma 2, lettera e), della l.r. 11/1998.
2. La struttura competente, verificata ed accertata l'ammissibilità della domanda, la completezza e
la regolarità della documentazione allegata, determina l'ammontare della spesa ammissibile ad
agevolazione, dandone comunicazione all'interessato entro novanta giorni dalla presentazione della
domanda.
(33a)
(33b)
(33c)
(33d)
(33e)
(33f)
(34)
3. Le agevolazioni sono concesse con provvedimento del dirigente della struttura competente, fatta
salva l'accettazione da parte di FINAOSTA S.p.A., sulla base delle garanzie offerte e della
disponibilità del fondo di rotazione di cui all'articolo 32.
4. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, i criteri per l'approvazione di apposite
graduatorie, in relazione alle risorse finanziarie disponibili.
5. La Giunta regionale definisce, inoltre, con propria deliberazione ogni altro aspetto concernente la
disciplina del procedimento preordinato alla concessione delle agevolazioni, ivi compresa la
documentazione da allegare alle domande e la documentazione di spesa da produrre al fine
dell'erogazione dell'agevolazione, nonché l'eventuale limite massimo in relazione all'importo del
mutuo concedibile.
Art. 19
(Vincolo di destinazione)
1. All'atto della concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 17, il beneficiario si obbliga a non
mutare la destinazione dichiarata per un periodo di dieci anni, decorrente dalla data di erogazione a
saldo dell'agevolazione, nel caso delle iniziative correlate alle spese concernenti beni mobili e di
venti anni, decorrente dalla data di erogazione a saldo dell'agevolazione, nel caso delle iniziative
correlate alle spese concernenti beni immobili.
2.
3. Le agevolazioni percepite non devono essere restituite qualora i beni finanziati siano sostituiti
con altri della stessa natura, previa autorizzazione del dirigente della struttura competente.
4.
Art. 20
(Revoca delle agevolazioni)
1. Le agevolazioni sono revocate qualora il beneficiario:
a) non rispetti i vincoli di cui all'articolo 19, comma 1;
b) sia cancellato, prima della scadenza dei termini di cui all'articolo 19, comma 1, dall'elenco di cui
all'articolo 4;
c) abbia cessato l'attività agrituristica, prima della scadenza dei termini di cui all'articolo 19, comma
1, salvi i casi di cessione di azienda;
d) non ultimi le iniziative correlate alle spese di cui all'articolo 16 entro il termine massimo stabilito
con deliberazione della Giunta regionale, comunque non superiore a cinque anni dalla data di
concessione dell'agevolazione;
dbis) non avvii l'attività agrituristica entro tre anni dal saldo delle agevolazioni.
2. La revoca è altresì disposta qualora dai controlli effettuati emerga la non veridicità delle
dichiarazioni rese dai beneficiari ai fini della concessione delle agevolazioni.
3. La revoca è disposta con provvedimento del dirigente della struttura competente e comporta
l'obbligo di restituire, entro sessanta giorni dalla relativa comunicazione, il capitale residuo,
maggiorato di una penale pari, al massimo, al 10 per cento del medesimo importo. La
(34a)
(34b)
(34c)
(35)
(35a)
(36)
(36a)
determinazione di tale percentuale è effettuata, con riferimento alle singole tipologie di violazione,
con deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto della durata, della gravità e dell'entità della
violazione.
4. Nel provvedimento di revoca sono fissate le eventuali condizioni di rateizzazione, per un periodo
comunque non superiore a ventiquattro mesi.
5. La mancata restituzione dell'agevolazione entro i termini di cui ai commi 3 e 4 comporta il divieto,
per il soggetto inadempiente, di beneficiare di ogni altra agevolazione economica a carico del
bilancio regionale, fatti salvi i contributi per prestazioni o servizi sociali alla persona e quelli inerenti
ai generi in esenzione fiscale, per un periodo di cinque anni decorrente dalla data di comunicazione
del provvedimento di revoca. Il predetto divieto viene meno all'atto dell'eventuale regolarizzazione
della complessiva posizione debitoria.
6. La Giunta regionale può autorizzare, con propria deliberazione, prima della scadenza dei termini
di cui all'articolo 19, comma 1, a richiesta del beneficiario, il mutamento della destinazione d'uso,
fatti salvi i vincoli di natura urbanistica, nel caso in cui sopravvengano gravi e comprovati motivi che
impediscono la prosecuzione dell'attività agrituristica. In tali casi, i mutui erogati devono essere
estinti anticipatamente mediante il rimborso del capitale residuo.
Art. 21
(Contributi ad associazioni agrituristiche)
Art. 22
(Divieto di cumulo)
1. Le agevolazioni di cui al presente capo non sono cumulabili con altri interventi pubblici concessi
per le medesime iniziative.
2. Decorsi i termini di cui all'articolo 19, comma 1, i fabbricati agrituristici possono essere oggetto di
nuova agevolazione esclusivamente per la loro riqualificazione e ammodernamento.
CAPO V
DISPOSIZIONI URBANISTICHE E DISCIPLINA DELLA CLASSIFICAZIONE DELLE
AZIENDE AGRITURISTICHE
Art. 23
(Disposizioni urbanistiche)
1. I locali destinati all'esercizio di attività agrituristiche sono assimilabili ad ogni effetto alle abitazioni
rurali.
2. La volumetria relativa agli interventi di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), prescinde dalla
verifica della densità fondiaria prescritta dagli strumenti urbanistici comunali per l'edificazione delle
residenze agricole, ferma restando l'osservanza delle altre prescrizioni stabilite dal PRG.
3. La progettazione delle strutture da destinare all'esercizio di attività agrituristiche ricomprese nelle
zone territoriali di tipo E deve essere effettuata in conformità agli indirizzi di cui all'articolo 26,
comma 7, delle norme di attuazione del piano territoriale paesistico della Valle d'Aosta (PTP),
approvato con legge regionale 10 aprile 1998, n. 13, e nel rispetto delle seguenti ulteriori
prescrizioni:
a) gli interventi di recupero devono conservare, ripristinare oppure migliorare, attraverso l'utilizzo di
materiali tradizionali, gli elementi tipologici, formali e strutturali del fabbricato preesistente;
(36b)
(37)
(38)
b) gli interventi di nuova costruzione e di ampliamento devono essere realizzati con tipologie e
materiali tradizionali, coerenti con il contesto architettonico e rurale;
c) le autorimesse devono essere interrate o seminterrate.
4. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, gli standard costruttivi e i parametri per
il dimensionamento degli interventi di cui all'articolo 16, comma 1, lettere b) e d), nonché la
dotazione massima di posti auto nelle autorimesse.
4bis. Per i beni immobili di nuova costruzione funzionali all'esercizio dell'attività agrituristica,
ricadenti in zona E, per i quali l'esercizio della predetta attività sia venuto meno, non sono ammessi
usi diversi da quello agro-silvo-pastorale, nei venti anni successivi alla dichiarazione di agibilità
delle opere. Decorso tale periodo, la nuova destinazione d'uso dell'immobile deve essere ammessa
dal PRG.
5. Le disposizioni del presente articolo integrano la disciplina urbanistico-edilizia comunale ovvero
prevalgono sulle norme di attuazione del PRG difformi o incompatibili.
Art. 24
(Accessibilità alle strutture)
1. Nel caso di interventi di recupero di fabbricati già esistenti, al fine di garantire alle persone disabili
l'accesso e la fruizione delle strutture e dei servizi connessi alle attività agrituristiche, qualora non
ostino impedimenti tecnici e l'investimento sia compatibile con l'attività svolta, devono risultare
accessibili almeno:
a) una camera doppia e un servizio igienico, nelle strutture destinate all'esercizio delle attività di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera a);
b) un alloggio, nelle strutture destinate all'esercizio delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera
c);
c) i locali destinati alla somministrazione dei pasti e delle merende e alla degustazione dei prodotti
aziendali;
d) i locali destinati alle attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere d) ed e);
e) i locali di uso comune;
f) i percorsi di accesso alle strutture di cui al presente comma.
2. Nel caso di nuove costruzioni, le strutture destinate alle attività agrituristiche devono rispettare i
requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di accessibilità e di superamento delle barriere
architettoniche.
Art. 25
(Cartelli indicatori e logo delle fattorie didattiche)
1. La struttura competente approva il progetto relativo ai cartelli indicatori delle attività agrituristiche
per garantirne la segnalazione a fini turistici.
2. Le fattorie didattiche sono contrassegnate da apposito logo, predisposto dalla struttura
competente, le cui caratteristiche grafiche sono approvate con deliberazione della Giunta regionale.
(38a)
(39)
3. L'utilizzo sulle insegne, sul materiale illustrativo e pubblicitario e in ogni altro mezzo di
comunicazione al pubblico delle espressioni agriturismo e di ogni altra espressione correlata è
riservato con carattere di esclusività agli operatori agrituristici esercenti l'attività agrituristica di cui
all'articolo 9 e alle associazioni di operatori agrituristici.
Art. 26
(Classificazione delle aziende agrituristiche)
1. Le aziende agrituristiche sono classificate in base ai requisiti oggettivi posseduti, riferiti alla
dotazione strutturale dell'azienda, ai requisiti di professionalità dell'operatore agrituristico e ai servizi
complementari offerti.
2. L'attribuzione della classificazione è obbligatoria per le aziende agrituristiche che svolgono le
attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e c).
3. La classificazione è assegnata con provvedimento del dirigente della struttura competente e ha
durata quinquennale.
4. Qualora durante il quinquennio di validità della classificazione sopravvenga un mutamento dello
stato di fatto e dei requisiti posseduti, la struttura competente provvede, d'ufficio, alla revisione della
classificazione.
5. I provvedimenti di classificazione delle aziende agrituristiche sono comunicati agli interessati e
trasmessi ai Comuni competenti.
6. La Giunta regionale, con propria deliberazione, individua i criteri concernenti la valutazione dei
requisiti e delle caratteristiche aziendali sulla base dei quali è assegnata la classificazione e
disciplina ogni altro adempimento o aspetto concernente il procedimento per l'assegnazione della
classificazione delle aziende, ivi compresa la documentazione da allegare alla relativa domanda e i
segni distintivi, predisposti dalla struttura competente, da utilizzare per la rappresentazione del
livello di classificazione.
Art. 27
(Istituzione del marchio di qualità per le aziende agrituristiche)
1. Nell'ambito delle attività dirette a promuovere lo sviluppo delle attività agrituristiche, è istituito il
marchio di qualità delle aziende agrituristiche, predisposto dalla struttura competente, le cui
caratteristiche grafiche sono approvate con deliberazione della Giunta regionale.
2. Il marchio di qualità è assegnato, su richiesta delle aziende in possesso dei requisiti prescritti,
con provvedimento del dirigente della struttura competente.
3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, individua i criteri per l'assegnazione del marchio
di qualità, compresi i parametri di valutazione delle caratteristiche delle aziende, nonché ogni altro
adempimento concernente l'assegnazione, il mantenimento e la revoca del marchio.
4. La conservazione dei requisiti per il mantenimento del marchio di qualità è certificata
periodicamente da organismi indipendenti accreditati, individuati tra i soggetti operanti nel settore
delle certificazioni di qualità, ed il relativo onere è posto a carico del bilancio regionale.
CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI, FINANZIARIE E TRANSITORIE
Art. 28
(Trattamento dei dati)
(40)
(41)
1. In relazione alle finalità di cui alla presente legge, la struttura competente è autorizzata ad
effettuare il trattamento dei dati, come definito dall'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ivi comprese
la comunicazione e la diffusione dei dati medesimi, per scopi pertinenti e non eccedenti le finalità
istituzionali.
Art. 29
(Vigilanza)
1. La struttura competente può disporre in ogni momento idonei controlli al fine di accertare il
rispetto degli obblighi e degli adempimenti previsti dalla presente legge.
2. Per le finalità di cui al comma 1, i funzionari incaricati, muniti di apposito tesserino di
riconoscimento, hanno libero accesso agli edifici e agli spazi adibiti all'esercizio delle attività
agrituristiche e facoltà di visionare i registri e le altre scritture afferenti alle medesime attività.
3. Ai fini di cui all'articolo 13, l'esito dei controlli effettuati ai sensi del comma 1 è comunicato allo
sportello unico.
Art. 30
(Sanzioni)
1. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 comporta l'applicazione di una sanzione
amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma di denaro da euro 200 a euro
2.100.
2. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 12 e 14 comporta l'applicazione di una sanzione
amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma di denaro da euro 100 a euro
1.500.
3. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 25, comma 3, comporta l'applicazione di una
sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma di denaro da euro
200 a euro 2.100.
3bis. Alla terza violazione accertata definitivamente, nell'arco di cinque anni consecutivi, delle
disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 12 e 14 lo sportello unico dispone la sospensione
dell'esercizio dell'attività per un anno.
4. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo, si osservano le
disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
Art. 31
(Abrogazioni)
1. Sono abrogati:
a) la legge regionale 24 luglio 1995, n. 27;
b) il regolamento regionale 14 aprile 1998, n. 1.
Art. 32
(Fondo di rotazione)
1. La Giunta regionale è autorizzata a costituire un fondo di rotazione per la concessione dei mutui
di cui all'articolo 17, comma 1.
2. Al rendiconto generale della Regione è allegato, per ciascun esercizio finanziario, il rendiconto
(42)
(43)
(44)
sulla situazione, al 31 dicembre di ogni anno, del fondo di cui al comma 1.
Art. 33
(Gestione del fondo di rotazione)
1. Il fondo di cui all'articolo 32 è alimentato, per l'anno 2007 e per quelli successivi, dalle seguenti
risorse:
a) stanziamento iniziale previsto dalla presente legge, nonché appositi stanziamenti annuali del
bilancio regionale;
b) rimborso delle rate di preammortamento e di ammortamento;
c) rimborso anticipato dei mutui a tasso agevolato;
d) interessi maturati sulle giacenze del fondo;
e) recupero delle somme restituite dai soggetti beneficiari nei casi previsti all'articolo 20, commi 3 e
6.
2. Con apposita convenzione sono disciplinate, tra la Regione e FINAOSTA S.p.A., le modalità di
costituzione e di gestione del fondo di rotazione, anche con riferimento alle modalità di
determinazione delle compensazioni degli oneri sostenuti, che restano a carico del fondo
medesimo, e alle modalità di rendicontazione dell'attività svolta.
Art. 34
(Disposizioni finanziarie)
1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è determinato, per l'anno 2006 in euro
550.000, per l'anno 2007 in euro 650.000 e, a partire dall'anno 2008, in euro 550.000 annui.
2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della
Regione per l'anno finanziario 2006 e di quello pluriennale 2006/2008:
a) nell'obiettivo programmatico 2.2.5.01. (Formazione professionale), per le finalità di cui all'articolo
7;
b) nell'obiettivo programmatico 2.2.2.02 (Infrastrutture nell'agricoltura), per le finalità di cui
all'articolo 17;
c) nell'obiettivo programmatico 2.2.2.08 (Interventi a favore della cooperazione), per le finalità di cui
all'articolo 21;
d) nell'obiettivo programmatico 2.2.2.04 (Assistenza tecnica) per le finalità di cui agli articoli 25,
comma 1, 26, comma 6 e 27, commi 1 e 4.
3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1, si provvede mediante la riduzione dello
stanziamento iscritto al capitolo 69000 (Fondo globale per il finanziamento di spese correnti) a
valere sull'accantonamento previsto dall'allegato n. 1 (C Agricoltura e Risorse Naturali - 1. Nuova
disciplina dell'agriturismo) al bilancio di previsione della Regione per l'anno 2006 e di quello
pluriennale 2006/2008 e, per l'anno 2007, anche mediante la riduzione di euro 100.000 del capitolo
41605 (Contributi a favore di operatori ed associazioni agrituristiche) del bilancio pluriennale della
Regione 2006/2008.
4. I proventi delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 30 sono introitati sul capitolo 7700
(Proventi pene pecuniarie per contravvenzioni) della parte entrata del bilancio di previsione della
Regione.
(45)
5. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con
propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio e
finanze, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 35
(Disposizioni transitorie)
1. Gli operatori agrituristici, titolari di autorizzazione comunale all'esercizio di attività agrituristica
che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino già iscritti nell'elenco di cui
all'articolo 3 della l.r. 27/1995 sono iscritti d'ufficio nell'elenco di cui all'articolo 4, anche se le relative
aziende non sono in possesso dei parametri minimi aziendali stabiliti ai sensi dell'articolo 4, comma
2, o dei requisiti stabiliti ai sensi dell'articolo 8, comma 2, ai fini dell'accertamento della
complementarità, e permangono iscritti per un periodo non superiore a tre anni dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
2. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli operatori agrituristici di cui al
comma 1 devono dimostrare l'adeguamento ai parametri minimi aziendali stabiliti ai sensi
dell'articolo 4, comma 2, nonché il possesso dei requisiti stabiliti ai sensi dell'articolo 8, comma 2, ai
fini dell'accertamento della complementarità, pena la cancellazione dall'elenco di cui all'articolo 4.
Fino all'adeguamento, gli operatori agrituristici non possono beneficiare delle agevolazioni previste
dalla presente legge.
3. Gli operatori agrituristici, in possesso di un'azienda agrituristica nella quale permanga
l'inesistenza del requisito di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), possono beneficiare delle
agevolazioni previste dalla presente legge, limitatamente alle iniziative di cui all'articolo 16, comma
1, lettera c).
4. Alle domande di agevolazione presentate antecedentemente alla data di entrata in vigore della
presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 31.
5. Le disposizioni di cui all'articolo 31 restano altresì applicabili ai rapporti sorti nel periodo della loro
vigenza e per l'esecuzione dei relativi impegni di spesa.
Art. 36
(Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto
speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
___________________
NOTE
(*) L'articolo 3 della L.R. 30 marzo 2015, n. 6, dispone che, per i contributi a fondo perduto concessi
precedentemente alla data di entrata in vigore della L.R. 30 marzo 2015, n. 6, continua a trovare
applicazione l'articolo 20, nella versione antecedente alla data medesima.
(1) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 1, della L.R. 18 luglio 2012, n. 21.
Nella formulazione originaria, la lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 recitava:
"a) locazione, ad uso turistico, di camere con prestazione del servizio di prima colazione, mezza
pensione o pensione completa e, eventualmente, di somministrazione di merende, da servire ai
propri ospiti, con le modalità di cui alla lettera b), numero 1). Nel caso della locazione di camere con
prestazione del solo servizio di prima colazione, è altresì consentito l'uso dell'angolo cottura in
dotazione nelle camere locate oppure di una cucina in uso comune a tutti gli ospiti;".
(2) Numero modificato dalle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 23 della L.R. 22 dicembre 2017, n.
23.
Il numero 1 della lettera b) del comma 1 dell'art. 2 era già stato sostituito dall'art. 2, comma 2, della
L.R. 18 luglio 2012, n. 21, nel modo seguente:
"1) somministrazione di pasti o merende preparati attraverso l'utilizzo di prodotti, ivi compresi quelli
alcolici e superalcolici, provenienti per almeno il 50 per cento dall'azienda agricola e per il 30 per
cento costituiti da prodotti regionali tradizionali o provenienti da aziende agricole regionali, anche
associate a cooperative agricole di trasformazione e vendita di prodotti; la parte rimanente dei
prodotti può essere di altra provenienza. Le predette percentuali si riferiscono al peso dei prodotti
impiegati per l'attività agrituristica nel corso di un anno. Sono esclusi dal conteggio percentuale
generale i prodotti necessari e complementari alla preparazione dei pasti definiti con deliberazione
della Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente. E', inoltre,
consentito l'acquisto di verdure di diversa provenienza nel periodo invernale. Le bevande devono
essere somministrate in correlazione con i pasti o le merende; possono essere serviti soltanto vini
di produzione regionale. Sono considerati di propria produzione i cibi e le bevande prodotti, lavorati
e trasformati nell'azienda agricola, nonché quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola e
ottenuti attraverso lavorazioni esterne;".
Nella formulazione originaria, il testo del numero 1) della lettera b) del comma 1 dell'articolo 2
recitava:
"1) somministrazione di pasti o merende, preparati attraverso l'utilizzo di prodotti, ivi compresi quelli
alcolici e superalcolici provenienti, in prevalenza, dall'azienda agricola e, per la restante parte, di
prodotti provenienti principalmente da aziende agricole locali e di prodotti regionali tradizionali. Le
bevande devono essere somministrate in correlazione con i pasti o le merende; possono essere
serviti soltanto vini di produzione regionale. Sono considerati di propria produzione i cibi e le
bevande prodotti, lavorati e trasformati nell'azienda agricola, nonché quelli ricavati da materie prime
dell'azienda agricola e ottenuti attraverso lavorazioni esterne;".
(2a) Lettera modificata dalla lettera a) del comma 2 dell'art. 23 della L.R. 22 dicembre 2017, n. 23.
Nella formulazione originaria, il testo della lettera a) del comma 3 dell'art. 3 recitava:
"a) sedici posti letto, per la locazione di camere con prestazione del servizio di prima colazione,
mezza pensione o pensione completa qualora, congiuntamente alla predetta attività, sia svolta
anche l'attività di ristorazione;".
(2b) Lettera modificata dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 85 della L.R. 13 luglio 2020, n. 8.
La lettera b) del comma 3 dell'art. 3 era già stata sostituita dalla lettera b) del comma 2 dell'art. 23
della L.R. 22 dicembre 2017, n. 23, nel modo seguente:
"b) ventiquattro posti letto, per la locazione di camere con prestazione del servizio di prima
colazione, mezza pensione o pensione completa, con possibilità di svolgere congiuntamente
l'attività di ristorazione mediante somministrazione di pasti e merende nel limite di trenta coperti
giornalieri, compresi quelli degli ospiti delle camere;".
Nella formulazione originaria, il testo della lettera b) del comma 3 dell'art. 3 recitava:
"b) ventiquattro posti letto, per la locazione di camere con prestazione del servizio di mezza
pensione o pensione completa;".
(2c) Lettera modificata dalla lettera c) del comma 2 dell'art. 23 della L.R. 22 dicembre 2017, n. 23.
Nella formulazione originaria, il testo della lettera c) del comma 3 dell'art. 3 recitava:
"c) sedici posti letto, per la locazione di alloggi;".
(3) Lettera modificata dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 85 della L.R. 13 luglio 2020, n. 8.
La lettera d) del comma 3 dell'art. 3 era già stata sostituita dall'art. 3, comma 1, della L.R. 18 luglio
2012, n. 21, nel modo seguente:.
"d) sessanta coperti giornalieri, compresi quelli per gli ospiti delle camere e degli alloggi, per
l'attività di ristorazione svolta mediante somministrazione di pasti e merende. Tale limite può essere
elevato a ottanta coperti giornalieri, con il limite di sessanta coperti a pasto, qualora l'attività di
somministrazione sia svolta per un periodo massimo, anche frazionabile, di centottanta giorni
all'anno. Non concorrono al raggiungimento di tale limite le attività di degustazione dei prodotti
aziendali e di somministrazione delle merende per le fattorie didattiche.".
Nella formulazione originaria, la lettera d) del comma 3 dell'articolo 3 recitava:
"d) sessanta coperti giornalieri, compresi quelli per gli ospiti delle camere e degli alloggi, per
l'attività di ristorazione svolta mediante somministrazione di pasti e merende. Tale limite può essere
elevato fino ad ottanta coperti giornalieri, di cui al massimo sessanta all'interno e gli altri in spazi
aperti adeguatamente attrezzati, qualora l'attività di somministrazione sia svolta per un periodo
massimo, anche frazionabile, di centoventi giorni all'anno.".
(4) Comma così modificato dall'art. 3, comma 2, della L.R. 18 luglio 2012, n. 21.
Nella formulazione originaria, il comma 4 dell'articolo 3 recitava:
"4. In occasione di sagre, feste tradizionali e manifestazioni similari finalizzate alla promozione e
alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale, il dirigente della struttura competente può
autorizzare la somministrazione di pasti e merende per un numero di coperti superiore a quello
stabilito ai sensi del comma 6.".
(4a) Comma aggiunto dal comma 3 dell'articolo 85 della L.R. 13 luglio 2020, n. 8.
(4b) Comma aggiunto dal comma 3 dell'articolo 85 della L.R. 13 luglio 2020, n. 8.
(5) Comma abrogato dall'art. 3, comma 3, della L.R. 18 luglio 2012, n. 21.
Nella formulazione originaria, il comma 6 dell'articolo 3 recitava:
"6. Il numero dei posti letto e dei coperti relativo a ciascuna azienda addetta all'esercizio dell'attività
agrituristica è definito nel provvedimento di iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4, sulla base dei
parametri minimi aziendali stabiliti ai sensi del medesimo articolo 4, comma 2.".
(6) Lettera così modificata dall'art. 4, comma 1, della L.R. 18 luglio 2012, n. 21.
Nella formulazione originaria, la lettera b) del comma 2 dell'articolo 4 recitava:
"b) aver partecipato, con esito favorevole, ai corsi di qualificazione professionale di cui all'articolo
7;".
(7) Comma così sostituito dall'art. 4, comma 2, della L.R. 18 luglio 2012, n. 21.
Nella formulazione originaria, il comma 3 dell'articolo 4 recitava:
"3. Nell'elenco di cui al comma 1 possono altresì essere iscritte le società agricole in qualsiasi
forma costituite tra imprenditori agricoli allo scopo di esercitare l'attività agrituristica. In tal caso, i
requisiti di cui al comma 2, lettere a), c) e d), devono essere posseduti da almeno uno dei soci e i
requisiti di cui al comma 2, lettere b), c) e d), anche dal soggetto preposto all'esercizio dell'attività
agrituristica.".
(8) Comma modificato dal comma 3 dell'art. 23 della L.R. 22 dicembre 2017, n. 23.
Il comma 1 dell'art. 5 era già stato sostituito dall'articolo 5, comma 1, della L.R. 18 luglio 2012, n.
21, nel modo seguente:
"1. Le domande per l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 sono presentate alla struttura
competente e contengono la descrizione delle caratteristiche tipologiche dell'azienda agricola. La
descrizione dell'attività agrituristica che il richiedente intende svolgere è inserita nella richiesta del
parere di razionalità di cui all'articolo 22, comma 2, lettera e), della legge regionale 6 aprile 1998, n.
11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta).".
Nella formulazione originaria, il comma 1 dell'articolo 5 recitava:
"1. Le domande per l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 sono dirette alla struttura competente
e contengono la descrizione delle attività che il richiedente intende svolgere e delle caratteristiche
tipologiche dell'azienda agricola.".
(9) Comma inserito dall'art. 5, comma 2, della L.R. 18 luglio 2012, n. 21.
(10) Comma così modificato dall'art. 5, comma 3, della L.R. 18 luglio 2012, n. 21.
Nella formulazione originaria, il comma 2 dell'articolo 5 recitava:
"2. Il dirigente preposto alla struttura competente definisce [con proprio provvedimento] l'ulteriore
documentazione da allegare alla domanda e la modulistica correlata.".
(11) Comma così sostituito dall'art. 5, comma 4, della L.R. 18 luglio 2012, n. 21.
Nella formulazione originaria, il comma 3 dell'articolo 5 recitava:
"3. Il dirigente, accertata la regolarità della domanda, la completezza e l'idoneità della
documentazione allegata, dispone con proprio provvedimento l'iscrizione nell'elenco entro sessanta
giorni dal ricevimento della domanda.".
(12) Comma così modificato dall'articolo 6, comma 1, della L.R. 18 luglio 2012, n. 21.
Il comma 2 dell'articolo 6 era stato modificato nel modo seguente dall'articolo 1, comma 1, della
L.R. 21 maggio 2012, n.15:
"2. La cancellazione è disposta con provvedimento del dirigente della struttura competente ed è
comunicata allo sportello unico competente per il territorio in cui è ubicata l'azienda, di seguito
denominato sportello unico, per gli adempimenti di cui all'articolo 13."
Nella formulazione originaria, il comma 2 dell'articolo 6 recitava:
"2. La cancellazione è disposta con provvedimento del dirigente della struttura competente ed è
comunicata al Comune nel cui territorio è ubicata l'azienda per gli adempimenti di cui all'articolo
13.".
(13) Rubrica così modificata dall'art. 7, comma 1, della L.R. 18 luglio 2012, n. 21.
Nella formulazione originaria, la rubrica dell'articolo 7 recitava:
"(Corso di qualificazione professionale e esame di idoneità)".
(14) Comma così modificato dall'art. 7, comma 2, della L.R. 18 luglio 2012, n. 21.
Nella formulazione originaria, il comma 1 dell'articolo 7 recitava:
"1. L'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 è subordinata alla partecipazione al corso di
qualificazione professionale organizzato periodicamente dalla struttura competente e al
superamento del relativo esame di idoneità.".
(15) Comma così modificato dall'art. 7, comma 2, della L.R. 18 luglio 2012, n. 21.
Nella formulazione originaria, il comma 2 dell'articolo 7 recitava:
"2. Per il coniuge, i parenti entro il terzo o gli affini entro il secondo grado dell'operatore agrituristico,
coadiuvanti familiari ai sensi dell'articolo 230bis del codice civile, che hanno prestato la propria
opera in modo continuativo per almeno tre anni nell'arco dell'ultimo quinquennio e che intendono
subentrare nell'esercizio dell'attività agrituristica, l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 è
subordinata alla partecipazione ad un apposito corso di qualificazione professionale, organizzato
periodicamente dalla struttura competente, e al superamento del relativo esame di idoneità.".
(16) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 2, della L.R. 21 maggio 2012, n. 15.
(17) Rubrica così sostituita dall'art. 8, comma 1, della L.R. 18 luglio 2012, n. 21.
Nella formulazione originaria, la rubrica dell'articolo 8 recitava:
"(Certificato di complementarità)".
(18) Comma così sostituito dall'art. 8, comma 2, della L.R. 18 luglio 2012, n. 21.
Il comma 1 dell'articolo 8 era stato modificato dall'art. 1, comma 3, della L.R. 21 maggio 2012, n. 15
nel modo seguente:
"1. Ai fini dell'esercizio dell'attività agrituristica, l'operatore interessato è tenuto a conseguire il
certificato attestante la complementarietà tra l'attività agricola e l'attività connessa di agriturismo. La
sola degustazione dei prodotti aziendali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 2), non è
soggetta all'accertamento della complementarità e al rilascio del relativo certificato.".
Nella formulazione originaria, il comma 1 dell'articolo 8 recitava:
"1. Ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione comunale all'esercizio dell'attività agrituristica,
l'operatore interessato è tenuto a conseguire il certificato attestante la complementarietà tra l'attività
agricola e l'attività connessa di agriturismo. La sola degustazione dei prodotti aziendali di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 2), non è soggetta all'accertamento della
complementarità e al rilascio del relativo certificato.".
(19) Comma modificato dal comma 4 dell'art. 23 della L.R. 22 dicembre 2017, n. 23.
Il comma 3 dell'art. 8 era già stato modificato dall'art. 8, comma 3, della L.R. 18 luglio 2012, n. 21,
nel modo seguente:
"3. All'esito dell'istruttoria condotta con le modalità di cui al comma 2, l'attestato di complementarità
è rilasciato con provvedimento del dirigente della struttura competente.".
Nella formulazione originaria, il comma 3 dell'articolo 8 recitava:
"3. All'esito dell'istruttoria condotta con le modalità di cui al comma 2, il certificato di
complementarità è rilasciato con provvedimento del dirigente della struttura competente.".
(20) Articolo sostituito dall'art. 1, comma 4, della L.R. 21 maggio 2012, n. 15 nel modo seguente:
"(Segnalazione certificata di inizio attività agrituristica)
1. L'esercizio dell'attività agrituristica e il trasferimento della proprietà o della gestione della stessa
per atto tra vivi o a causa di morte sono soggetti alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)
di cui all'articolo 22 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), da presentare allo
sportello unico e, per conoscenza, alla struttura competente.
2. La SCIA deve contenere la descrizione dettagliata delle attività proposte, con l'indicazione delle
caratteristiche aziendali, degli immobili adibiti all'esercizio dell'attività agrituristica, della capacità
ricettiva, del periodo e dell'orario di apertura e dei prezzi dei servizi offerti, nonché la dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà relativa:
a) al possesso dei requisiti di idoneità sanitaria da parte degli addetti alla produzione, alla
lavorazione e alla somministrazione di alimenti e bevande;
b) alla disponibilità di locali e di strutture destinati all'esercizio dell'attività agrituristica conformi ai
requisiti di cui all'articolo 3 e alle disposizioni vigenti in materia di urbanistica, sanità, prevenzione
degli incendi e sicurezza;
c) all'insussistenza delle cause ostative di cui agli articoli 11 e 92 del regio decreto 18 giugno 1931,
n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), e 71 del decreto legislativo
26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123 CE relativa ai servizi nel mercato interno);
d) all'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4;
e) al possesso del certificato di complementarità di cui all'articolo 8.
3. Nel caso delle società di cui all'articolo 4, comma 3, il requisito di cui al comma 2, lettera c), deve
essere posseduto sia dal legale rappresentante sia dal soggetto preposto all'esercizio dell'attività
agrituristica.
4. L'accertamento dei requisiti previsti dal presente articolo è effettuato dallo sportello unico al quale
è presentata la SCIA.".
Il comma 1 dell'articolo 9 è stato successivamente così sostituito dall'art. 9, comma 1, della L.R. 18
luglio 2012, n. 21.
La lettera e) del comma 2 dell'articolo 9 è stata successivamente così modificata dall'articolo 9,
comma 2, della L.R. 18 luglio 2012, n. 21.
Il comma 3 dell'articolo 9 è stato successivamente così modificato dall'art. 9, comma 3, della L.R.
18 luglio 2012, n. 21.
Il comma 3bis dell'articolo 9 è stato inserito dall'art. 9, comma 4, della L.R. 18 luglio 2012, n. 21.
Nella formulazione originaria, l'articolo 9 recitava:
"(Domanda per il rilascio dell'autorizzazione comunale)
1. L'esercizio dell'attività agrituristica è subordinato al rilascio di un'autorizzazione da parte del
Comune nel cui territorio è ubicata l'azienda agrituristica.
2. Le domande per il rilascio dell'autorizzazione sono dirette al Comune interessato e, per
conoscenza, alla struttura competente e devono contenere la descrizione dettagliata delle attività
proposte, con l'indicazione delle caratteristiche aziendali, degli immobili adibiti all'esercizio
dell'attività agrituristica, della capacità ricettiva, del periodo e dell'orario di apertura, e dei prezzi dei
servizi offerti.
3. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato:
a) al possesso dei requisiti di idoneità sanitaria da parte degli addetti alla produzione, alla
lavorazione e alla somministrazione di alimenti e bevande;
b) alla disponibilità di locali e di strutture destinati all'esercizio dell'attività agrituristica conformi ai
requisiti di cui all'articolo 3 e alle disposizioni vigenti in materia di urbanistica, sanità, prevenzione
degli incendi e sicurezza;
c) all'insussistenza delle cause ostative di cui agli articoli 11 e 92 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e 5 della legge 9 febbraio
1963, n. 59 (Norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli
agricoltori produttori diretti);
d) all'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4;
e) al possesso del certificato di complementarità di cui all'articolo 8;
f) all'ottenimento del provvedimento di classificazione nei casi di cui all'articolo 26, comma 2.
4. Nel caso delle società di cui all'articolo 4, comma 3, il requisito di cui al comma 3, lettera c), deve
essere posseduto sia dal legale rappresentante sia dal soggetto preposto all'esercizio dell'attività
agrituristica.
5. Le domande per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività agrituristica devono essere
presentate entro cinque anni dall'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4; decorso inutilmente tale
termine, l'iscrizione è cancellata d'ufficio. L'interessato può comunque richiedere la reiscrizione
nell'elenco, purché ancora in possesso dei requisiti cui è subordinata l'iscrizione.".
(21) Articolo abrogato dall'art. 4, comma 2, della L.R. 21 maggio 2012, n. 15.
Nella formulazione originaria, l'articolo 10 recitava:
"(Rilascio dell'autorizzazione comunale. Rinnovo e subingresso)
1. Il Comune provvede al rilascio o al diniego dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività agrituristica
entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda. Decorso inutilmente tale termine, la
domanda si intende accolta.
2. L'autorizzazione è valida per cinque anni, decorrenti dalla data di rilascio. Copia
dell'autorizzazione è trasmessa alla struttura competente che provvede ad annotare gli estremi
dell'autorizzazione nell'elenco di cui all'articolo 4.
3. Almeno tre mesi prima della scadenza del quinquennio di validità ovvero in caso di variazioni
rispetto alla situazione esistente al momento del rilascio dell'autorizzazione, l'operatore interessato
presenta domanda di rinnovo o di modifica dell'autorizzazione, indicando, in tale ultimo caso, le
modificazioni sopravvenute.
4. Sulla domanda di rinnovo o di modifica dell'autorizzazione il Comune provvede con le modalità di
cui ai commi 1 e 2.
5. Il trasferimento della proprietà o della gestione di un'attività agrituristica per atto tra vivi o a causa
di morte è comunicato al Comune nel cui territorio è ubicata l'azienda e comporta la reintestazione
dell'autorizzazione all'avente causa e la decadenza della medesima in capo al cedente, sempre che
sia comprovato l'effettivo trasferimento dell'attività e il possesso da parte del subentrante dei
requisiti di cui all'articolo 9, commi 3 e 4.".
(22) Comma così modificato dall'art. 1, comma 5, della L.R. 21 maggio 2012, n. 15.
Nella formulazione originaria, il comma 1 dell'articolo 11 recitava:
"1. Gli operatori che gestiscono aziende agrituristiche ad apertura annuale e che intendono
procedere alla chiusura temporanea dell'attività sono tenuti a comunicare al Comune e alla struttura
competente la durata della chiusura la quale non può, in ogni caso, superare i novanta giorni,
anche non consecutivi, nell'anno solare.".
(22a) Comma modificato dalla lettera a) del comma 5 dell'art. 23 della L.R. 22 dicembre 2017, n.
23.
Nella formulazione originaria, il testo del comma 2 dell'art. 11 recitava:
"2. Nel caso di interventi di recupero edilizio ovvero nel caso in cui ricorrano gravi ed imprevedibili
circostanze che impediscono, temporaneamente, la prosecuzione dell'attività, il dirigente della
struttura competente può, con proprio provvedimento, autorizzare la chiusura temporanea per un
periodo comunque non superiore a ventiquattro mesi.".
(22b) Comma aggiunto dalla lettera b) del comma 5 dell'art. 23 della L.R. 22 dicembre 2017, n. 23.
(23) Lettera abrogata dall'art. 4, comma 2, della L.R. 21 maggio 2012, n. 15.
Nella formulazione originaria, la lettera a) del comma 1 dell'articolo 12 recitava:
"a) avviare l'attività entro il termine massimo di sei mesi dalla data fissata nell'autorizzazione
comunale;".
(24) Lettera abrogata dall'art. 4, comma 2, della L.R. 21 maggio 2012, n. 15.
Nella formulazione originaria, la lettera b) del comma 1 dell'articolo 12 recitava:
"b) esporre al pubblico l'autorizzazione comunale e rispettare i limiti, le prescrizioni e le modalità ivi
stabiliti per l'esercizio dell'attività agrituristica;".
(25) Lettera modificata dalla lettera a) del comma 6 dell'art. 23 della L.R. 22 dicembre 2017, n. 23.
La lettera g) del comma 1 dell'articolo 12 era già stata modificata dall'art. 1, comma 6, lettera a),
della L.R. 21 maggio 2012, n. 15, nel modo seguente:
"g) comunicare allo sportello unico e alla struttura competente, entro il 15 settembre di ogni anno,
l'orario e il periodo di apertura che si intendono adottare nell'anno successivo, se differenti da quelli
dell'anno in corso; per le attività agrituristiche svolte negli alpeggi, il periodo di apertura coincide
con quello di permanenza del bestiame;".
Nella formulazione originaria, la lettera g) del comma 1 dell'articolo 12 recitava:
"g) comunicare al Comune e alla struttura competente, entro il 15 settembre di ogni anno, l'orario e
il periodo di apertura che si intendono adottare nell'anno successivo, se differenti da quelli dell'anno
in corso; per le attività agrituristiche svolte negli alpeggi, il periodo di apertura coincide con quello di
permanenza del bestiame;".
(26) Lettera modificata dalla lettera b) del comma 6 dell'art. 23 della L.R. 22 dicembre 2017, n. 23.
La lettera h) del comma 1 dell'articolo 12 era già stata modificata dall'art. 1, comma 6, lettera a),
della L.R. 21 maggio 2012, n. 15, nel modo seguente:
"h) comunicare allo sportello unico e alla struttura competente, entro il 15 settembre di ogni anno, i
prezzi minimi e massimi dei servizi offerti, comprensivi di imposta sul valore aggiunto (IVA), qualora
applicabile, che intendono praticare nell'anno successivo. L'omessa comunicazione dei prezzi entro
la predetta data comporta l'obbligo dell'applicazione degli ultimi prezzi regolarmente comunicati;".
Nella formulazione originaria, la lettera h) del comma 1 dell'articolo 12 recitava:
"h) comunicare al Comune e alla struttura competente, entro il 15 settembre di ogni anno, i prezzi
minimi e massimi dei servizi offerti, comprensivi di imposta sul valore aggiunto (IVA), qualora
applicabile, che intendono praticare nell'anno successivo. L'omessa comunicazione dei prezzi entro
la predetta data comporta l'obbligo dell'applicazione degli ultimi prezzi regolarmente comunicati;".
(26a) Lettera aggiunta dalla lettera c) del comma 6 dell'art. 23 della L.R. 22 dicembre 2017, n. 23.
Ai sensi del comma 2 dell'art. 85 della L.R. 13 luglio 2020, n. 8, le disposizioni della lettera ibis) del
comma 1 dell'art. 12 non si applicano negli anni 2020 e 2021.
(27) Comma così modificato dall'art. 1, comma 6, lettera b), della L.R. 21 maggio 2012, n. 15.
Nella formulazione originaria, il comma 2 dell'articolo 12 recitava:
"2. Nel caso di strutture di nuova apertura o di subingresso, le comunicazioni di cui al comma 1,
lettere g) e h), devono essere effettuate entro trenta giorni dall'ottenimento dell'autorizzazione
comunale all'esercizio.".
(28) Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 7, della L.R. 21 maggio 2012, n. 15.
Nella formulazione originaria, l'articolo 13 recitava:
"(Sospensione e revoca dell'autorizzazione comunale)
1. Nel caso in cui sia venuto meno anche uno soltanto dei requisiti cui è subordinato il rilascio
dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 9, commi 3 e 4, il Comune comunica all'interessato il
termine entro il quale adottare i provvedimenti necessari per ripristinare la situazione autorizzata
disponendo, in relazione alla gravità delle violazioni contestate, l'eventuale sospensione
dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività agrituristica. Nel caso in cui l'interessato non abbia
provveduto nel termine assegnatogli a ripristinare la situazione autorizzata, il Comune dispone la
revoca dell'autorizzazione.
2. I provvedimenti di sospensione e quelli di revoca acquistano efficacia con la comunicazione degli
stessi all'interessato e sono trasmessi in copia alla struttura competente.".
(29) Lettera così modificata dall'art. 10, comma 1, della L.R. 18 luglio 2012, n. 21.
Nella formulazione originaria, la lettera c) del comma 1 dell'articolo 16 recitava:
"c) acquisto di attrezzature e di arredi strettamente funzionali all'esercizio dell'attività agrituristica,
con esclusione dei beni usati, salvo che si tratti di beni ricompresi nelle cessioni di azienda;".
(30) Lettera modificata dal comma 7 dell'art. 2 della L.R. 22 dicembre 2017, n. 23.
La lettera d) del comma 1 dell'articolo 16 era già stata sostituita dall'art. 10, comma 2, della L.R. 18
luglio 2012, n. 21, nel modo seguente:
"d) realizzazione di opere, compresi gli impianti, finalizzate all'esercizio delle attività di cui all'articolo
2, comma 1, lettere d) ed e);".
Nella formulazione originaria, la lettera d) del comma 1 dell'articolo 16 recitava:
"d) realizzazione di opere, compresi gli impianti e l'acquisto delle attrezzature e del materiale
didattico occorrenti, finalizzate all'esercizio delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere d) ed
e)."
(31) Lettera abrogata dall'art. 4, comma 1, lettera a), della L.R. 30 marzo 2015, n. 6.
Nella formulazione precedente, aggiunta dall'art. 10, comma 3, della L.R. 18 luglio 2012, n. 21, la
lettera dbis), del comma 1, dell'articolo 16 recitava:
"dbis) predisposizione e installazione dei cartelli indicatori delle attività agrituristiche.".
(32) Comma inserito dall'art. 10, comma 4, della L.R. 18 luglio 2012, n. 21.
(33) Comma abrogato dall'art. 4, comma 1, lettera b), della L.R. 30 marzo 2015, n. 6.
Il comma 2 dell'articolo 17 era già stato così sostituito dall'art. 10, comma 5, della L.R. 18 luglio
2012, n. 21:
"2. Le iniziative di cui al comma 1, lettera c), sono riammesse ad agevolazione trascorsi quindici
anni dalla prima dotazione."
Nella formulazione originaria, il comma 2 dell'articolo 16 recitava:
"2. Le iniziative di cui al comma 1, lettere c) e d), sono ammesse ad agevolazione solo quando si
tratti di prima dotazione.".
(33a) Comma modificato dalla lettera a) del comma 8 dell'art. 23 della L.R. 22 dicembre 2017, n.
23.
Precedentemente,
il comma 1 dell'art. 17 era già stato modificato, a far data dall'entrata in vigore della L.R. 17/2016,
dall'art. 7, comma 2, lettera c), della L.R. 14 novembre 2016, n. 19, nel modo seguente:
"1. Per la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 16, comma 1, possono essere concessi
mutui a tasso agevolato, nella misura massima del 100 per cento della spesa ammissibile, di durata
quindicennale, per gli interventi di cui al medesimo articolo 16, comma 1, lettere a), b) e d), e di
durata decennale, per gli interventi di cui alla lettera c), oltre ad un periodo di preammortamento
della durata massima di quarantotto mesi.".
e sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera a), della L.R. 30 marzo 2015, n. 6, nel modo seguente
"1. Per la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 16, comma 1, possono essere concessi
mutui a tasso agevolato non inferiore al 2 per cento su base annua, nella misura massima del 100
per cento della spesa ammissibile, di durata quindicennale, per gli interventi di cui al medesimo
articolo 16, comma 1, lettere a), b) e d), e di durata decennale, per gli interventi di cui alla lettera c),
oltre ad un periodo di preammortamento della durata massima di quarantotto mesi."
Nella formulazione originaria, il comma 1 dell'articolo 17 recitava:
"1. Per la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 16, comma 1, possono essere concesse le
seguenti agevolazioni, tra loro non cumulabili:
a) contributi a fondo perduto, nella misura massima del 30 per cento della spesa ammissibile e, per
la restante parte di spesa, nella misura massima del 70 per cento, mutui a tasso agevolato di durata
quindicennale, oltre ad un periodo di preammortamento della durata massima di quarantotto mesi;
b) contributi a fondo perduto nella misura massima del 50 per cento della spesa ammissibile;
c) mutui a tasso agevolato, nella misura massima del 100 per cento della spesa ammissibile, di
durata quindicennale, per gli interventi di cui all'articolo 16, comma 1, lettere a), b) e d), e di durata
decennale, per gli interventi di cui all'articolo 16, comma 1, lettera c), oltre ad un periodo di
preammortamento della durata massima di quarantotto mesi.".
(33b) Comma inserito dall'art. 2, comma 1, lettera b), della L.R. 30 marzo 2015, n. 6.
(33c) Comma aggiunto dalla lettera b) del comma 8 dell'art. 23 della L.R. 22 dicembre 2017, n. 23.
(33d) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera c), della L.R. 30 marzo 2015, n. 6.
Nella formulazione originaria, il comma 2 dell'articolo 17 recitava:
"2. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono concesse in regime de minimis.".
(33e) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera d), della L.R. 30 marzo 2015, n. 6.
Nella formulazione originaria, il comma 3 dell'articolo 17 recitava:
"3. Per l'erogazione dei mutui di cui al comma 1[, lettere a) e c),] è autorizzato l'utilizzo delle risorse
del fondo di rotazione di cui all'articolo 32.".
(33f) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera e), della L.R. 30 marzo 2015, n. 6.
Nella formulazione originaria, il comma 4 dell'articolo 17 recitava:
"4. Per poter beneficiare delle agevolazioni di cui al comma 1, gli immobili oggetto degli interventi
devono essere di proprietà dell'operatore agrituristico ovvero del coniuge, di un parente entro il
terzo o di un affine entro il secondo grado; nel caso di società, della società stessa o di almeno uno
dei soci. Il richiedente, nel caso in cui non sia proprietario, all'atto della domanda dell'agevolazione
deve dimostrare di essere nella disponibilità dell'immobile e comprovare il consenso del proprietario
all'effettuazione delle opere e degli interventi per i quali l'agevolazione è richiesta e alla costituzione
del vincolo di destinazione.".
(34) Comma così modificato dall'art. 11, comma 1, della L.R. 18 luglio 2012, n. 21.
Nella formulazione originaria, il comma 1 dell'articolo 18 recitava:
"1. Le domande per la concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 17, con esclusione delle
iniziative di cui all'articolo 16, comma 1, lettera c), sono presentate alla struttura competente prima
dell'avvio dell'iniziativa.".
(34a) Comma modificato dal comma 9 dell'art. 23 della L.R. 22 dicembre 2017, n. 23.
Il comma 3 dell'articolo 18 era già stato sostituito dall'art. 2, comma 2, lettera a), della L.R. 30
marzo 2015, n. 6, nel modo seguente:
"3. Le agevolazioni sono concesse con deliberazione della Giunta regionale, fatta salva
l'accettazione da parte di FINAOSTA S.p.A., sulla base delle garanzie offerte e della disponibilità
del fondo di rotazione di cui all'articolo 32."
Nella formulazione originaria, il comma 3 dell'articolo 18 recitava:
"3. Le agevolazioni sono concesse con deliberazione della Giunta regionale, fatta salva,
limitatamente ai mutui, l'accettazione da parte di FINAOSTA S.p.A., sulla base delle garanzie
offerte.".
(34b) Comma così sostituito dall'art. 2, comma 2, lettera b), della L.R. 30 marzo 2015, n. 6.
Nella formulazione originaria, il comma 4 dell'articolo 18 recitava:
"4. La Giunta regionale prevede, se del caso, in relazione alle risorse finanziarie disponibili e
limitatamente alla concessione dei contributi a fondo perduto, la formazione di apposite graduatorie,
sulla base dei criteri di priorità da essa stessa stabiliti con propria deliberazione.".
(34c) Comma così sostituito dall'art. 2, comma 2, lettera c), della L.R. 30 marzo 2015, n. 6.
Nella formulazione originaria, il comma 5 dell'articolo 18 recitava:
"5. La Giunta regionale definisce, inoltre, con propria deliberazione ogni altro aspetto concernente
la disciplina del procedimento preordinato alla concessione delle agevolazioni, ivi compresa la
documentazione da allegare alle domande e la documentazione di spesa da produrre al fine
dell'erogazione dell'agevolazione.".
(35) Comma abrogato dall'art. 12, comma 1, della L.R. 29 marzo 2007, n. 4.
Nella formulazione originaria, il comma 2 dell'articolo 19 recitava:
"2. Nel caso di mutuo unico concesso per iniziative correlate alle spese concernenti beni mobili e
immobili, il periodo di durata del vincolo di destinazione è di quindici anni, decorrente dalla data di
erogazione a saldo dell'agevolazione.".
(35a) Comma abrogato dall'art. 4, comma 1, lettera c), della L.R. 30 marzo 2015, n. 6.
Nella formulazione originaria, il comma 4 dell'articolo 19 recitava:
"4. Il vincolo sugli immobili, qualora la spesa ammessa sia superiore a euro 50.000, è reso pubblico
a cura e spese del soggetto beneficiario mediante trascrizione presso l'ufficio dei registri immobiliari
competente per territorio.".
(36) Articolo così sostituito dall'art. 2, comma 3, della L.R. 30 marzo 2015, n. 6.
Nella formulazione originaria, l'articolo 20 recitava:
"(Revoca delle agevolazioni)
1. Le agevolazioni sono revocate qualora il beneficiario:
a) non rispetti i vincoli di cui all'articolo 19, commi 1 e 2;
b) sia cancellato, prima della scadenza dei termini di cui all'articolo 19, commi 1 e 2, dall'elenco di
cui all'articolo 4;
c) abbia cessato l'attività agrituristica, prima della scadenza dei termini di cui all'articolo 19, commi 1
e 2, salvi i casi di cessione di azienda;
d) non ultimi le iniziative correlate alle spese di cui all'articolo 16 entro quarantotto mesi dalla data
di prima erogazione dell'agevolazione.
2. I contributi a fondo perduto sono altresì revocati al verificarsi delle seguenti condizioni e con le
seguenti modalità:
a) quando il beneficiario alieni l'azienda entro cinque anni dalla data di attestazione di ultimazione
dei lavori, i contributi sono interamente restituiti;
b) quando il beneficiario alieni l'azienda a decorrere dal sesto anno dalla data di attestazione di
ultimazione dei lavori e sino alla scadenza dei termini di cui all'articolo 19, commi 1 e 2, i contributi
sono restituiti al netto dell'importo relativo al periodo in cui il beneficiario ha svolto l'attività
agrituristica.
3. La revoca è altresì disposta qualora dai controlli effettuati emerga la non veridicità delle
dichiarazioni rese dai beneficiari ai fini della concessione delle agevolazioni.
4. La revoca è disposta con deliberazione della Giunta regionale e comporta l'obbligo di restituire,
nei casi di cui ai commi 1 e 3, entro sessanta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento:
a) l'intero ammontare del contributo a fondo perduto, maggiorato degli interessi calcolati con le
modalità di cui al comma 5;
b) il capitale residuo del mutuo, maggiorato della differenza tra gli interessi calcolati con le modalità
di cui al comma 5 e gli interessi corrisposti.
5. Gli interessi sono riferiti al periodo intercorrente tra l'erogazione dell'agevolazione e la data
dell'avvenuta restituzione e sono calcolati sulla base della media ponderata del tasso ufficiale di
riferimento, riferita al periodo in cui si è beneficiato dell'agevolazione.
6. Nel provvedimento di revoca sono fissate le eventuali condizioni di rateizzazione, per un periodo
comunque non superiore a dodici mesi.
7. La mancata restituzione dell'agevolazione entro i termini di cui ai commi 4 e 6 comporta il divieto,
per il soggetto inadempiente, di beneficiare di ogni altra agevolazione economica a carico del
bilancio regionale, fatti salvi i contributi per prestazioni o servizi sociali alla persona e quelli inerenti
ai generi in esenzione fiscale, per un periodo di cinque anni decorrente dalla data di comunicazione
del provvedimento di revoca. Il predetto divieto viene meno all'atto dell'eventuale regolarizzazione
della posizione debitoria, comprensiva degli oneri accessori e degli interessi moratori.
8. La Giunta regionale può autorizzare, con propria deliberazione, prima della scadenza dei termini
di cui all'articolo 19, commi 1 e 2, a richiesta del beneficiario, il mutamento della destinazione d'uso,
fatti salvi i vincoli di natura urbanistica, o la cessione dell'azienda prima della scadenza dei termini
di cui al comma 2, lettere a) e b), nel caso in cui sopravvengano gravi e comprovati motivi che
impediscono la prosecuzione dell'attività agrituristica. In tali casi, i contributi percepiti non devono
essere restituiti e i mutui erogati devono essere estinti anticipatamente mediante il rimborso del
capitale residuo.".
La lettera d), del comma 1, dell'articolo 20 era già stata così sostituita dall'art. 12, comma 1, della
L.R. 18 luglio 2012, n. 21:
"d) non ultimi le iniziative correlate alle spese di cui all'articolo 16 entro il termine massimo stabilito
con deliberazione della Giunta regionale, comunque non superiore a cinque anni dalla data di
concessione dell'agevolazione.".
Nella formulazione originaria, la lettera d) del comma 1 dell'articolo 20 recitava:
"d) non ultimi le iniziative correlate alle spese di cui all'articolo 16 entro quarantotto mesi dalla data
di prima erogazione dell'agevolazione.".
(36a) Lettera aggiunta dalla lettera a) del comma 10 dell'art. 23 della L.R. 22 dicembre 2017, n. 23.
(36b) Comma sostituito dalla lettera b) del comma 10 dell'art. 23 della L.R. 22 dicembre 2017, n.
23.
Nella formulazione originaria, il comma 3 dell'articolo 20 recitava:
"3. La revoca è disposta con deliberazione della Giunta regionale e comporta l'obbligo di restituire,
entro sessanta giorni dalla relativa comunicazione, il capitale residuo maggiorato degli interessi
calcolati sulla base della media ponderata del tasso ufficiale di riferimento, relativa al periodo in cui
si è beneficiato dell'agevolazione.".
(37) Articolo abrogato dall'art. 13, comma 1, della L.R. 18 luglio 2012, n. 21.
Nell formulazione originaria, l'articolo 21 recitava:
"(Contributi ad associazioni agrituristiche)
1. Alle associazioni tra operatoriagrituristici costituite con atto pubblico, possono essere concessi, in
regime de minimis, contributi a fondo perduto fino al 50 per cento delle spese di costituzione e delle
spese per lo svolgimento di attività istituzionali, promozionali e pubblicitarie; il contributo concesso
non può in ogni caso superare, nel triennio e per ciascuna associazione richiedente, l'importo di
euro 50.000.
2. La Giunta regionale individua, con propria deliberazione, la tipologia delle spese ammissibili a
contributo e definisce le modalità, anche procedimentali, di concessione ed erogazione dei
contributi.".
(38) Articolo sostituito dal comma 11 dell'art. 23 della L.R. 22 dicembre 2017, n. 23.
Precedentemente,
l'articolo 22 era già stato modificato dall'art. 2, comma 4, della L.R. 30 marzo 2015, n. 6, nel modo
seguente:
"(Non ripetibilità e divieto di cumulo)
1. Le agevolazioni di cui al presente capo non sono cumulabili con altri interventi pubblici concessi
per le medesime iniziative e non sono ripetibili, anche decorsi i termini di cui all'articolo 19, comma
1."
e modificato dall'art. 14, comma 1, della L.R. 18 luglio 2012, n. 21, nel modo seguente:
"(Non ripetibilità e divieto di cumulo)
1. Le agevolazioni di cui al presente capo non sono cumulabili con altri interventi pubblici concessi
per le medesime iniziative e, per quanto riguarda le iniziative di cui all'articolo 16, comma 1, lettere
a), b), d) e dbis), non sono ripetibili, anche decorsi i termini di cui all'articolo 19, comma 1."
Nella formulazione originaria, l'articolo 22 recitava:
"(Non ripetibilità e divieto di cumulo)
1. Le agevolazioni di cui al presente capo non sono cumulabili con altri interventi pubblici concessi
per le medesime iniziative e non sono ripetibili, anche decorsi i termini di cui all'articolo 19, commi 1
e 2, quando abbiano ad oggetto le medesime iniziative.".
(38a) Comma inserito dall'art. 2, comma 5, lettera b), della L.R. 30 marzo 2015, n. 6.
(39) Comma così sostituito dall'art. 15, comma 1, della L.R. 18 luglio 2012, n. 21.
Nella formulazione originaria, il comma 1, dell'art. 25 recitava:
"1. La struttura competente predispone e cura l'installazione, previo accordo con le amministrazioni
competenti, dei cartelli indicatori delle attività agrituristiche per garantirne la segnalazione a fini
turistici.".
(40) Comma così modificatodall'art.15, comma 2, della L.R.18 luglio 2012, n.21.
Il comma 3 dell'articolo 25 era stato modificato nel modo seguente dall'art.1, comma 8, della L.R. 21
maggio 2012, n.15:
"3. L'utilizzo sulle insegne, sul materiale illustrativo e pubblicitario e in ogni altro mezzo di
comunicazione al pubblico delle espressioni agriturismo e di ogni altra espressione correlata è
riservato con carattere di esclusività agli operatori agrituristici esercenti l'attività agrituristica di cui
all'articolo 9 e alle associazioni di operatori agrituristici
Nella formulazione originaria, il comma 3 dell'articolo 25 recitava:
"3. L'utilizzo sulle insegne, sul materiale illustrativo e pubblicitario e in ogni altro mezzo di
comunicazione al pubblico delle espressioni agriturismo e di ogni altra espressione correlata è
riservato con carattere di esclusività agli operatori agrituristici titolari dell'autorizzazione comunale
all'esercizio dell'attività agrituristica di cui all'articolo 9 e alle associazioni di operatori agrituristici [,
costituite con le modalità di cui all'articolo 21, comma 1].".
(41) Comma così modificato dall'art. 1, comma 9, della L.R. 21 maggio 2012, n. 15.
Nella formulazione originaria, il comma 2 dell'articolo 26 recitava:
"2. L'attribuzione della classificazione è obbligatoria per le aziende agrituristiche che svolgono le
attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e c)[, ed è condizione per il rilascio
dell'autorizzazione comunale all'esercizio dell'attività agrituristica di cui all'articolo 9, nella quale
deve essere altresì indicata la classificazione assegnata].".
(42) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 10, della L.R. 21 maggio 2012, n. 15.
Nella formulazione originaria, il comma 3 dell'articolo 29 recitava:
"3. Ai fini dell'eventuale sospensione o revoca dell'autorizzazione comunale all'esercizio dell'attività
agrituristica nei casi di cui all'articolo 13, l'esito dei controlli effettuati ai sensi del comma 1 è
comunicato al Comune competente.".
(43) Comma modificato dal comma 12 dell'art. 23 della L.R. 22 dicembre 2017, n. 23.
Il comma 3bis dell'articolo 30 era già stato modificato dall'art. 2, comma 6, della L.R. 30 marzo
2015, n. 6, nel modo seguente:
"3bis. Alla terza violazione accertata definitivamente delle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 12 e
14 lo sportello unico dispone la sospensione dell'esercizio dell'attività per un anno.".
Nella formulazione precedente, inserita dall'art. 16, comma 1, della L.R. 18 luglio 2012, n. 21, il
comma 3bis dell'articolo 30 recitava:
"3bis. Alla terza violazione accertata definitivamente delle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 12,
14 e 25 lo sportello unico dispone la sospensione dell'esercizio dell'attività per un anno.".
(44) Comma così modificato dall'art. 2, comma 7, della L.R. 30 marzo 2015, n. 6.
Nella formulazione originaria, il comma 1 dell'articolo 32 recitava:
"1. La Giunta regionale è autorizzata a costituire un fondo di rotazione per la concessione dei mutui
di cui all'articolo 17, comma 1, lettere a) e c).".
(45) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 8, della L.R. 30 marzo 2015, n. 6.
Nella formulazione originaria, la lettera e), del comma 1, dell'articolo 33 recitava:
"e) recupero delle somme restituite dai soggetti beneficiari nei casi previsti all'articolo 20, commi 4,
lettera b), e 8.".
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